Quanti sono i giorni di permesso retribuito che può fruire il docente di ruolo per motivi personali o familiari?
Ai sensi del comma 2 art.15 del CCNL scuola, il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
Questo significa che se un docente di ruolo ha già fruito dei tre giorni di permesso retribuito, potrebbe decidere, se dovesse averne urgenza, di fruire anche dei 6 giorni di ferie con le stesse modalità dell’art. 15, senza quindi dovere attendere la concessione del dirigente scolastico, che sarebbe subordinata alla possibilità di avere personale in servizio disponibile, senza oneri aggiuntivi di spesa, a sostituire il docente che fruisce delle ferie, ma avendo lo stesso identico diritto dei 3 giorni già spettanti.
Se il docente dovesse richiedere i 6 giorni di ferie con la modalità del comma 2 art. 15 del CCNL scuola vigente, il dirigente scolastico non avrebbe la possibilità di non accogliere l’istanza, ma dovrebbe solamente prendere atto della correttezza formale della richiesta, che deve essere corredata di apposita documentazione anche autocertificata.
Alcuni Ds non concedono altri giorni oltre i 3 giorni di permesso retribuito ai sensi del comma 2 dell’art.15 del contratto, in quanto sostengono che la legge di bilancio 2012 ha abrogato la seconda parte della suddetta norma contrattuale, limitando questi permessi ai soli 3 giorni. Ma come stanno effettivamente le cose? L’art.15 comma 2 del contratto scuola non è stato abrogato affatto, infatti una nota dell’USR Calabria che richiama a sua volta la nota prot. n. 17637 del 18/12/2014 dell’ARAN, spiega che se i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come “permessi personali o familiari” il docente con contratto a tempo indeterminato potrà avere il diritto di 9 giorni (3+6) di permesso retribuito sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione. Quindi i docenti hanno diritto fino a un massimo di 9 giorni di permesso retribuito da richiedere a domanda (modulo di richiesta di permesso retribuito) e anche con sola autocertificazione.
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