I giorni di permesso per motivi personali o familiari sono concessi dietro presentazione di una domanda al dirigente scolastico con allegata certificazione o autocertificazione, in merito il Dirigente Scolastico non ha alcun potere discrezionale né può negarli, tranne che non siano stati rispettati: la presentazione della domanda, la documentazione o autocertificazione e gli eventuali tempi previsti dal regolamento d’istituto.
Il CCNL nell’indicare con una forma generica “motivi personali o familiari” lascia la libertà di valutare l’importanza e la necessità al dipendente eliminando al Dirigente Scolastico il potere discrezionale non solo di entrare nel merito della motivazione, ma anche di negare il permesso sempre che la richiesta sia stata presentata secondo le modalità previste.
Il personale della scuola per usufruire dei permessi per motivi personali o familiari ha il dovere di presentare regolare domanda nei tempi previsti dal regolamento d’istituto, accompagnandola da una certificazione o autocertificazione, qualora la domanda mancasse della documentazione o autocertificazione, il dirigente può non autorizzare l’assenza del personale.
leggendo con attenzione l’ultimo periodo del comma 2 dell’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, si chiarisce senza ombra di dubbio che è possibile fruire, oltre ai tre giorni di permessi retribuiti, anche dei sei giorni di ferie, che verrebbero fruiti anziché come semplici ferie, allo stesso modo dei tre giorni come permessi retribuiti. Quindi, in ragione di quanto suddetto, i giorni di permesso retribuito, la cui fruizione sfugge alla possibile discrezionalità del Dirigente Scolastico, sono fino a un massimo di nove giorni.
L’art 15 del CCNL 2006/2009 nel trattare dei permessi spettanti al personale docente al comma 2 ha previsto per il personale della scuola il “diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permessi retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
La norma disposta dall’art. 15 del CCNL 2026/2009 trova conferma nel CCNL 2016/2018 all’art. 1 comma 10 nel quale è espressamente affermato “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del D. lgs. n. 165/2001”.
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