Sono troppi i casi in cui i Dirigenti scolastici, prendendo fischi per fiaschi, non applicano correttamente la norma sui permessi retribuiti del personale di ruolo.
Si tratta dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola vigente, in cui si specifica che “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
Bisogna fare attenzione che l’ultimo periodo del comma 2 dell’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, chiarisce senza ombra di dubbio che è possibile fruire i sei giorni di ferie, anziché come semplici ferie, come permessi retribuiti. Quindi, in ragione di questo e senza troppi bizantinismi, i giorni di permesso retribuito, la cui fruizione sfugge alla possibile discrezionalità del Dirigente scolastico, sono fino ad un massimo di nove.
Questo significa che se un docente di ruolo ha già fruito dei tre giorni di permesso retribuito, potrebbe decidere di rinunciare a 6 giorni di ferie, fruendoli invece con le stesse modalità dell’art. 15 comma 2, senza quindi dovere sottostare alla discrezionale concessione da parte del dirigente scolastico, che sarebbe subordinata alla possibilità di avere personale in servizio disponibile, senza oneri aggiuntivi di spesa, a sostituire il docente che fruisce delle ferie.
Se il docente dovesse richiedere i 6 giorni di ferie con la modalità del comma 2 art. 15 del CCNL scuola vigente, il dirigente scolastico non avrebbe la possibilità di non accogliere l’istanza, ma dovrebbe solamente prendere atto della correttezza formale della richiesta, che deve essere corredata di apposita documentazione anche autocertificata.
Quanto detto è anche ribadito da una recentissima nota dell’USR Calabria che riprende la nota prot. n. 17637 del 18/12/2014 dell’ARAN, in cui è scritto che se i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come “permessi personali o familiari” il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione.
Sbaglia chi sostiene che la legge di bilancio 2013 avrebbe modificato e abrogato la norma pattizia contenuta nell’ultimo periodo del comma 2 dell’art.15 su citato. Infatti, come giustamente ha fatto notare l’ARAN, dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come “motivi personali e familiari”, quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i primi 3 giorni), tali giorni non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente il permesso non ha l’obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
È bene specificare che la legge di bilancio 2013 ovvero la legge 228/2012 art. 1 comma 54 si riferisce solamente alle ferie fruibili con l’art.13 del CCNL e in nessun modo abroga l’art.15 comma 2 e il suo ultimo periodo, come già evidentemente spiega l’ARAN quasi due anni dopo la legge 228/2012. Per cui è acclarato che i giorni di permesso retribuito possono essere fruiti fino ad un massimo di nove giorni con buona pace della legge n.228 del 29 dicembre 2012 e di tutti quei dirigenti scolastici che vorrebbero impedire questo diritto contrattuale.