A dirlo è l’Aran che in un recente orientamento applicativo (M166 del 25/09/2011) ha risposto ad un quesito che riguarda specificatamente il Comparto Ministeri, ma che, per le motivazioni che reca, può essere ragionevolmente esteso anche al Comparto Scuola.
I permessi per motivi di studio possono, infatti, essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio, espressamente indicati, il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l’orario di lavoro. Con l’attestato di partecipazione o di frequenza il lavoratore certifica sia la circostanza dell’effettiva presenza alle lezioni sia quella che le medesime lezioni si svolgono all’interno dell’orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione dei permessi).
Da quanto sopra si deduce chiaramente che per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle Università telematiche, il lavoratore, non essendo tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti, può ragionevolmente seguire le lezioni anche al di fuori dell’orario di lavoro. Viene così conseguentemente meno la necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta.
Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella Università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l’orario di lavoro nell’Amministrazione di appartenenza.
Potrebbe verificarsi una situazione differente e quindi il lavoratore potrebbe avere diritto ai permessi solo se fosse in grado di presentare tutta la prescritta documentazione, in particolar modo un certificato dell’Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa, attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica. E i permessi, anche in questo caso, potranno essere concessi solo ed esclusivamente se le giornate e gli orari dei corsi siano coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative, e presentando una certificazione che attesti che il dipendente può seguire le lezioni solo in quel determinato orario.