Secondo l’avvocato Rossi che ha difeso i docenti che non godono del doppio punteggio “ E’ una procedura insufficiente per la tutela dei ricorrenti in quanto l’esecutività della sentenza del Tar di Catania avrebbe imposto una compilazione delle graduatorie senza doppio punteggio. Semmai in caso di vittoria da parte dell’amministrazione in sede di appello, la stessa avrebbe potuto rivedere l’incarico già attribuito. Diversamente facendo il Csa si è autoconcesso una sospensiva della sentenza di primo grado che invece soltanto il Cga può concedere»
Sulla vicenda l’avvocato Rossi sostiene di non aver ricevuto alcuna notifica di ricorso presentato dall’Amministrazione.
Fra le motivazioni della sentenza si legge che «l’amministrazione resistente ha comunicato di avere proceduto all’individuazione dei Comuni classificati di montagna utilizzando l’elenco ufficiale dell’unione dei Comuni delle comunità montane del 2002 … l’elenco in questione non ha alcun carattere di ufficialità in quanto proveniente da un ente a carattere associativo, l’adesione al quale avviene su base meramente volontaria e non comporta alcun specifico accertamento in ordine ai requisiti posseduti».
Secondo il Tar i comuni montani sarebbero dovuti essere individuati dall’elenco predisposto dalla commissione censuaria centrale. A giudizio del Tar pertanto «i Comuni di Linguaglossa, Maletto, Milo, Maniace, Nicolosi, Pedara, Vizzini, Randazzo, Bronte, Castiglione di Sicila, Sant’Alfio e Zaffarena Etnea ‘ non possiedono i requisiti indicati dall’art.1, comma 1 della legge 99 del 1952, per cui gli stessi in ogni caso non possono essere compresi tra i comuni di montagna ai fini dell’attribuzione del punteggio maggiorato di cui alla lettera B. 3, sub h della tabella del DD 7 aprile 2004 n.97, convertito in L. 4 giugno 2004,n.143».
Anche la CGIL scuola catanese si è pronunciata per l’immediata esecuzione del dispositivo della sentenza.