Con una recentissima circolare inviata a tutti gli Uffici Scolastici Regionali avente ad oggetto “monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato”, la Direzione Generale del personale è intervenuta sulla delicata questione del pagamento delle ferie estive ai docenti precari.
La nota inizia con l’affermazione del Ministero che riferisce di “numerose segnalazioni pervenute” in merito al “sempre maggiore contenzioso” avviato dal personale con riferimento alla monetizzazione delle ferie non godute:
Dopo aver ripercorso il quadro normativo, il Ministero dà conto della giurisprudenza della Corte Europea e della Corte di Cassazione sulla questione.
Il Ministero ricorda che “la Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C- 569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), ha ritenuto non conforme al diritto dell’Unione una normativa nazionale che, per il lavoratore che non abbia potuto fruire delle ferie retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, preveda l’automatica perdita di tali giorni di ferie retribuite e del correlato diritto all’indennità finanziaria in difetto di una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo”.
Nella circolare, Il Ministero dà altresì atto del fatto che La Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto alle ferie come un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore.
“Il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite, quindi, deve effettivamente aver avuto la possibilità di esercitare questo diritto”.
Ricorda dunque il Ministero che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Purtroppo no.
Pur nella consapevolezza di trovarsi in una situazione indifendibile, il Ministero cerca di ricorrere ai ripari, incaricando gli Uffici Scolastici Regionali di informare i dirigenti scolastici in ordine all’opportunità di invitare “espressamente e in forma scritta il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite”, “avvisando quest’ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l’indennità sostitutiva”.
C’è da dire però che, per il passato, la frittata è ormai fatta.
Le indicazioni diramate possono infatti valere per l’anno scolastico in corso o quelli futuri, ma certamente non possono sanare quanto avvenuto fino ad ora.
Tutti i docenti con contratto al 30 giugno a partire dall’anno scolastico 2014/15, in quanto in materia di ferie la prescrizione è decennale.
Ciò significa che il risarcimento potrà essere richiesto anche dai docenti attualmente in ruolo che abbiano lavorato con contratto al 30 giugno negli anni considerati.
Anche l’importo dell’indennità non è affatto trascurabile, trattandosi di almeno 1500 euro per ogni annualità.
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