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I prof di religione riabilitati ad assegnare crediti scolastici

Già tra un mese i prof di religione torneranno a concorrere, in sede di scrutinio, nella valutazione dei crediti scolastici da assegnare agli studenti in procinto di svolgere gli esami di maturità. A stabilirlo, sovvertendo la clamorosa sentenza della scorsa estate, con la quale il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso di una ventina di associazioni laiche, è stato il Consiglio di Stato. Che ha così dato ragione alle tesi avverse al parere di primo grado, condotte dalla Presidenza del consiglio dei ministri, dal Miur e dalla Conferenza episcopale italiana.
La lunga serie di motivazioni che hanno portato a questa decisione possono riassumersi nel seguente passaggio: “L’insegnamento (della religione ndr) non è obbligatorio per chi non se ne avvale, ma per chi se ne avvale è certamente insegnamento obbligatorio: la libertà religiosa dei non avvalentisi non può, quindi, arrivare a neutralizzare la scelta di chi, nell’esercizio della stessa libertà religiosa, ha scelto di seguire quell’insegnamento e che, dunque, ha il diritto-dovere di frequentarlo e di essere valutato per l’interesse e il profitto dimostrato”. L’ora di religione, in pratica, è equiparabile a qualsiasi altra attività formativa. E poiché possono concorrere a formulare un giudizio positivo, con assegnazione di crediti scolastici utili ad incrementare il voto del diploma di secondaria superiore, anche i corsi di danza cubana, di vela e di scacchi, perché non può valere quello tenuto da un docente (peraltro abilitato all’insegnamento) che opera tra l’altro all’interno di una istituzione scolastica?
Non farlo – sostiene il Consiglio di Stato – rischierebbe di dare luogo ad una sorta di discriminazione alla rovescio, perché lo stato di ‘non obbligo’ andrebbe ad estendersi anche a coloro che invece hanno scelto di obbligarsi a seguire l’insegnamento della religione cattolica o altro insegnamento alternativo”. La conclusione è che non si può parlare, sempre per il CdS, di un trattamento vessatorio nei confronti di coloro (peraltro in aumento, con punte del 50% in alcune zone d’Italia) che decidono di non voler sentire parlare di fede e di valori spirituali. “Chi segue religione (o l’insegnamento alternativo) non è avvantaggiato né discriminato: è semplicemente – sottolinea il Consiglio di Stato – valutato per come si comporta, per l’interesse che mostra e il profitto che consegue anche nell’ora di religione (o del corso alternativo). Chi non segue religione né il corso alternativo, ugualmente, non è discriminato né favorito: semplicemente non viene valutato nei suoi confronti un momento della vita scolastica cui non ha partecipato, ferma rimanendo la possibilità di beneficiare del punto ulteriore nell’ambito della banda di oscillazione alla stregua degli altri elementi valutabili a suo favore”.
Fin qui tutto chiaro. Peccato che quella del Consiglio di Stato sia una versione praticamente opposta all’interpretazione data nel luglio 2009 dal Tar laziale, secondo cui nella scuola italiana, dove è raro trovare un istituto che organizza attività alternative all’ora di religione, “il sistema complessivo avrebbe l’effetto di indurre gli studenti a rinunciare alle scelte dettate dalla propria coscienza, garantita dalla Carta Costituzionale e dall’art. 9 del Concordato, in vista di un punteggio più vantaggioso nel credito scolastico”.

E poiché il nodo della diatriba è proprio questo, la garanzia di svolgere attività alternative, dal Consiglio di Stato arriva una sorta di diktat per il Miur: l’ istituzione dei corsi alternativi “deve considerarsi obbligatoria per la scuola, specie alla luce della scelta compiuta nelle ordinanze della cui legittimità ora si discute. Di questo aspetto il Ministero appellante dovrà necessariamente farsi carico, perché altrimenti – conclude il CdS – si alimenterebbe una situazione non coerente con quanto le stesse ordinanze impugnate sembrano invece presupporre”. Facile immaginare, a questo punto, la ripresa dell’accesa discussione sul tema cui avevamo assistito, sotto l’ombrellone, a cavallo dello scorso Ferragosto. Il primo ad accogliere  “con soddisfazione” la notizia del parere espresso dal Consiglio di Stato è stato il ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini: l’organo costituzionale “ha riconosciuto – ha detto il responsabile del Miur – la legittimità delle ordinanze” ministeriali precedenti. In particolare quella firmata dall’ex ministro dell’Istruzione, Giuseppe Fioroni, e adottata durante gli esami di Stato del 2007 e del 2008. Ordinanza che, a questo punto, verrà sicuramente ripresa dall’attuale Ministro e, con le dovute attualizzazioni, riproposta a ridosso degli ormai imminenti esami di Stato.

Alessandro Giuliani

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