L’insegnamento della religione cattolica è stato trascurato dalla riforma della scuola, eppure dovrebbe valere come le altre discipline.
Lo ha detto alla Tecnica della Scuola, il professor Nicola Incampo, insegnante di religione cattolica nella scuola secondaria, esperto della disciplina e autore del “Vademecum dell’Insegnante di religione”.
A ben vedere, sono diverse le eccezioni che permangono per questa categoria di docenti. Ad iniziare da quelle annose sulla valutazione degli alunni. E anche sul versante del precariato. In alcuni casi i prof di religione si ritrovano con dei margini operativi limitati, mentre su altri piani (come gli scatti di anzianità) fruiscono di norme decisamente più favorevoli rispetto a tutti gli altri insegnanti.
Professor Incampo, cosa cambia con la Legge 107/2015 per i circa 25mila docenti italiani di religione cattolica?
La legge 107/15 non cita e non poteva citare né l’ora di religione né gli insegnanti di religione cattolica. Infatti questa disciplina e questi docenti vengono normati da legge “speciali”. Le assunzioni di questi docenti infatti vengono stabilite dall’Intese tra CEI e MIUR e l’immissione in ruolo con una legge speciali, la legge 186/03. Quanto poi alla presenza della disciplina Religione Cattolica a scuola ricordo che è il Concordato a prevederla.
Però ci sono delle parti delle deleghe alla Buona Scuola che vi riguardano?
La buona scuola istituisce l’organico dell’autonomia. Leggendo con attenzione dal comma 5 al comma 7 della suddetta legge, era più che evidente che gli insegnanti di religione facessero parte dell’organico dell’autonomia. Nell’applicazione invece le cose non sono andate così.
Cosa è accaduto?
Le faccio un esempio: un dirigente scolastico può scegliere tra i docenti i suoi collaboratori, ma non può individuare tra questi i docenti di religione cattolica. Il perché noi non lo capiamo. L’onorevole Santerini fece un’interrogazione parlamentare chiedendo perché di questa ingiustizia e il ministro Giannini rispose che gli insegnanti di religione hanno gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri docenti.Ma a tale affermazione non seguì nessun provvedimento.
Avete delle proposte da fare alle commissioni parlamentari che stanno esaminando i testi proprio in questi giorni?
Noi chiediamo che in questi testi venga affermato con forza che gli insegnanti di religione cattolica hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, quindi possono essere individuati anche come collaboratori dei dirigenti scolastici.
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Quindi anche la religione cattolica dovrebbe valere come le altre materie?
Certamente, perché essendo questa una disciplina inserita nelle finalità della scuola è giusto che venga valutata come tutte le discipline.
Parliamo di precariato: ha saputo che a Roma 51 insegnanti supplenti di religione della scuola comunale sono stati messi alla porta per aver superato i fatidici 36 mesi, indicati anche dalla Corte di Giustizia Ue, che obbligherebbero il “datore” di lavoro ad assumerli a tempo indeterminato?
Io ho sempre scritto e detto ai corsi di aggiornamento della disciplina che il comma 131 della Buona scuola non riguarda gli Insegnanti di religione cattolica. Questi, infatti, sono “incaricati annuale”, cioè caratteristica che hanno solo gli Insegnanti di religione cattolica. Mentre per le altre discipline ci sono insegnanti di ruolo o supplenti, questa disciplina a queste due figure di docenti ne ha una terza: gli incaricati annuali appunto. La questione degli insegnanti di religione cattolica delle scuole comunali di Roma non riguarda, quindi, gli insegnanti incaricati annuali di religione, ma solo i precari.
Quindi, la natura del contratto cambia l’inquadramento dei prof di religione cattolica?
L’impossibilità di rinnovare i contratti a questi docenti è dovuta al fatto che gli insegnanti di religione delle comunali di Roma non hanno mai avuto un contratto da incaricati annuali, cioè dal 1 settembre al 31 agosto, ma solo da veri precari, cioè da novembre a giugno. Prova ne è il fatto che gli incaricati annuali nelle scuole statali, quest’anno hanno ricevuto un regolare contratto, esattamente come gli anni passati.
Questo significa che per i docenti precari di religione delle scuole statali non c’è alcun pericolo di applicazione del comma 131 delle L. 107, secondo cui dal 1 settembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti non possono superare i 36 mesi, anche non continuativi?
Il comma 131 è inapplicabile agli incaricati annuali di religione cattolica. Ricordo che la legge 186/03, non abrogata dalla legge 107/15, prevede questa tipologia di insegnanti che, a certe condizioni, hanno gli stessi diritti sia economici, sia per quanto riguarda le ferie i permessi e le assenze. Approfitto di questa intervista per ricordare che gli insegnanti di religione subiscono ogni anno un referendum – se avvalersi o meno di questa disciplina – e tutti gli anni il novanta per cento degli alunni chiede di avvalersi di questa disciplina. Secondo il mio modestissimo parere questo avviene solo grazie alla professionalità di questi docenti.
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