I decreti legge citati in premessa (decreti legge 17 marzo 2020, n. 18 e 8 aprile 2020, n. 23) dispongono tra l’altro che i datori di lavoro i quali, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 e limitatamente ai lavoratori dipendenti assunti entro il 17 marzo 2020.
Tali interventi sono riconosciuti anche alle imprese che si trovano in cassa integrazione straordinaria e che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso. Inoltre vi sono nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga.Esaminiamo di seguito, in estrema sintesi, le disposizioni di interventi al reddito sanciti dal detto Decreto.
Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”,I datori di lavoro che richiedono la concessione del sostegno al reddito di cui alla premessa non sono soggetti a tutti i termini e gli adempimenti previsti per la loro (dei sostegni) concessione in situazioni diverse dalla presente; essi, però, devono provvedere all’informazione, alla consultazione ed all’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva alle associazioni sindacali. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.Per l’erogazione di tali sostegni al reddito l’INPS dispone di 1.347,2 milioni di euro per il 2020 che eroga fino all’esaurimento di tali risorse dopo di che non accoglie ulteriori domande, le quali vengono ricevute in ordine di arrivo. Tale principio viene seguito dall’INPS anche per le erogazioni di cui si dirà di seguito.Inoltre tali sostegni al reddito non sono conteggiati ai fini dei limiti di cui agli articoli 4, commi 1 e 2; 12; 29, comma 3; 30, comma 1; e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
Cassa integrazione straordinaria
Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso i trattamenti di cui alla premessa possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale descritto sopra per un periodo non superiore a nove settimane. Tale concessione sospende e sostituisce il trattamento precedente.
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale non è conteggiata ai fini dei limiti previsti per la concessione di tale sostegno al reddito in altri casi e non è dovuto alcun contributo addizionale.
Alla presentazione ed all’esame delle istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano la consultazione sindacale ed i particolari procedimenti previsti in altri casi di accesso a tale sostegno al reddito.
Le istanze per la concessione di quanto qui detto sono accolte fino ad un importo di 338,2 milioni euro per il 2020.
Trattamenti di assegni di solidarietà in corso
Anche i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla già detta data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale alle medesime condizioni descritte a proposito della Cassa integrazione straordinaria.
I periodi in cui vi è coesistenza tra l’assegno di solidarietà ed il trattamento ordinario di integrazione salariale non sono conteggiati ai fini dei limiti massimi di 24 mesi per tutte le unità produttive e di 30 mesi per le imprese edili ed affini in un quinquennio mobile, ai sensi degli articoli 4, commi 1 e 2, e 29,comma 3, del decreto legislativo 14-9-2015, n. 148 nonché ai limiti di 26 mesi in un biennio mobile di cui all’art. 29, comma 3 dello stesso d.lgs.
Queste prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute dall’INPS entro il limite di spesa di 1.347,2 milioni per il 2020.
Limitatamente ai periodi di concessione dell’assegno ordinario, non si applica la contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro del 4% della retribuzione persa (art. 29, comma 8, 2° periodo ripetuto D.Lgs. 148/2015).
Cassa integrazione in deroga
Le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Tale accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
Sono esclusi dall’applicazione di quanto fin qui detto i datori di lavoro domestico. Il trattamento in parola è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020.Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
La tutela di cui alla premessa, parimenti prevista dal decreto legge in commento riguarda i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo ed escluso quello domestico, dei comuni e delle regioni autonome che hanno attuato sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Il decreto “Reddito di emergenza” in discussione potrebbe modificare quanto si è detto sopra.
Salvatore Freni
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