Generale

I.R.C. in assenza del titolo richiesto. Disposizioni particolari per le supplenze

La circolare ministeriale del 29 luglio 2022, nel dettare le disposizioni generali per la nomina delle supplenze per il personale della scuola al paragrafo 2.5 si occupa specificatamente dei docenti di religione cattolica e fa esplicito riferimento al D.P.R. n° 175 del 2012 con il quale sono stati previsti i titoli occorrenti per insegnare religione cattolica.

In assenza dei titoli previsti

La circolare autorizza, in caso di docenti mancati dei titoli suddetti per i relativi ordini di scuola, l’Ordinario diocesano a ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inserito nei previsti percorsi formativi.

Disposizioni contrattuali particolari

Tali docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal primo settembre sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito entro il 31 dicembre 2022, potrà darsi corso alla trasformazione del contratto in incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest’ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo con inizio dal primo  settembre 2023.

Titoli occorrenti per insegnare nelle scuole secondarie

Per insegnare Religione Cattolica nelle scuole  secondarie di primo e secondo   grado è necessario avere uno dei seguenti titoli:

  • titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
  • attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
  • laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

Titoli occorrenti per insegnare nelle scuole infanzia e primarie

Per insegnare Religione Cattolica nelle scuole infanzia e primarie è necessario essere n possesso di uno dei seguenti titoli:

  • sacerdoti, diaconi o religiosi in   possesso   di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale  italiana e attestata dall’ordinario diocesano;
  • insegnanti della sezione o della classe in possesso di uno specifico master di secondo livello per l’insegnamento della religione cattolica approvato dalla (CEI) Conferenza episcopale italiana.
Salvatore Pappalardo

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