C’è molta disinformazione riguardo le norme che regolano i rapporti scuola famiglia; ognuno interpreta la norma come meglio crede e la confusione è tanta. C’è chi ritiene che tutti gli incontri tra docenti e genitori degli studenti rientrino nelle 40 ore che comprendono anche l’espletamento dei Collegi dei docenti e le varie attività dipartimentali di programmazione e del suo monitoraggio in itinere, c’è invece chi sostiene che gli incontri scuola famiglia non rientrano nelle 40 ore e sono regolati da criteri interni alla scuola. Chi ha ragione? Come stanno realmente le cose?
La norma di riferimento è chiara e non dovrebbe lasciare margini di discrezionalità.
Si tratta dell’articolo 29 del CCNL scuola 2006-2009, dove al comma 3 punto a) è scritto che la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue.
In questo comma è quindi chiaro che nelle 40 ore rientrano, per quanto riguarda i rapporti scuola-famiglia, esclusivamente gli incontri con le famiglie per informarle dei risultati ottenuti dai propri figli negli scrutini intermedi e finali. Non vengono menzionate all’interno delle 40 ore né i colloqui infra quadrimestrali che in genere si svolgono due volte l’anno, né l’ora antimeridiana (settimanale, quindicinale o mensile) data a disposizione da ogni docente in un’ora buca del proprio orario di servizio. Quindi da quale norma sono regolati gli incontri scuola famiglia?
Procedendo nella lettura dell’art.29 del CCNL scuola su citato, si scorge il comma 4 che altrettanto chiaramente al comma 3, dispone che per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’ istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
Bisogna fare attenzione a non dare libere interpretazione a questo comma 4, che è evidentemente disgiunto dal comma 3 e non si riferisce alle 40 ore citate nello stesso comma 3.
Quindi per gli incontri scuola famiglia, che non si riferiscono all’informativa degli esiti di scrutini intermedi o finali, si devono seguire i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto sulla base del parere espresso dal Collegio dei docenti, in modo che venga assicurata la concreta accessibilità a quello che è un servizio importante. Di fatto queste ore dedicate dal docente per il colloquio con le famiglie, non rientrano nel conteggio delle 40 ore del comma 3 punto a) dell’art.29 del CCNL scuola, ma sono regolamentate in piena autonomia dalla stessa scuola, attraverso una delibera del Consiglio d’Istituto.
Quei docenti che hanno anche più di una scuola a completamento di quella di titolarità, devono garantire, nel limite del possibile la loro presenza ai colloqui senza fare conteggi di carattere di proporzionalità rispetto alle ore di servizio.
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