“Si stigmatizza quanto avvenuto con la pubblicazione della nota 20175 del 29 dicembre u.s., inviata ai soli Uffici Scolastici Regionali e non anche al sistema universitario, con effetti negativi per quanto riguarda l’indispensabile coordinamento fra Università e USR. Si osserva, inoltre, che la precitata nota non recepisce le richieste elaborate dalla CRUI e inviate al MIUR il 3 dicembre u.s”.
Con queste parole la CRUI, Conferenza dei Rettori delle Università italiane, interviene nuovamente sul secondo ciclo dei TFA, contestando aspramente il contenuto della nota 20175 con la quale, ricordiamo, il Miur aveva, tra le altre cose, che i candidati ammessi con riserva, a seguito di provvedimenti giurisdizionali, che abbiano superato le varie prove sono collocati nelle graduatorie col punteggio ottenuto dalla somma dei voti conseguiti nel test preliminare, nelle prove scritte e orali e nella valutazione dei titoli. Qualora rientrino nei posti disponibili ovvero nei posti recuperati ad esito delle procedure di ridistribuzione sui posti vacanti, possono iscriversi ai relativi corsi. L’eventuale abilitazione si intende conseguita con riserva fino allo scioglimento della medesima con la sentenza definitiva di merito. Nei casi limite in cui i candidati siano stati ammessi con riserva non effettuando una delle prove, il risultato conseguito nella predetta prova è valutato 0 (vai alla notizia).
A tale proposito, la CRUI invece fa sapere che “per quanto riguarda i candidati ammessi con riserva, a seguito di provvedimento del TAR, gli Atenei intendono procedere secondo quanto proposto nella nota CRUI del 3 dicembre u.s., immatricolandoli – qualora abbiano superato le prove scritta e orale – in soprannumero; questa sembra essere l’unica soluzione praticabile a tutela sia dei candidati risultati idonei, sia dei ricorrenti medesimi (per l’impossibilità di attribuire a questi ultimi un punteggio non contestabile per quanto riguarda il test di accesso)”.
Altro aspetto controverso riguarda la ridistribuzione degli idonei non vincitori e degli idonei in classi non attivate nelle Regioni di provenienza, e alla risoluzione del problema delle classi concorsuali con numero di posti o di idonei molto basso, a cura degli USR: la CRUI chiede che tali operazioni si concludano in tempi brevi per consentire un rapido e regolare avvio dei corsi; gli Atenei, per parte loro, si impegnano a comunicare agli USR per ogni classe di abilitazione attivata le date di inizio delle attività didattiche, dichiarandosi fin d’ora disponibili ad accettare trasferimenti da altre Regioni solo entro e non oltre 15 gg. da tale data.
Per quanto riguarda le richieste di già abilitati PAS che hanno superato la procedura selettiva per l’ammissione al TFA secondo ciclo per la medesima classe di concorso, la Conferenza fa sapere che gli Atenei intendono attenersi rigorosamente a quanto previsto dal DM 312/2014 all’art. 3, comma 1, che riserva l’ammissione al TFA secondo ciclo ai soli candidati “privi di abilitazione per la relativa classe di concorso”, con esclusione, quindi, dei candidati in possesso di abilitazione comunque conseguita nella stessa classe. In pratica la CRUI non condivide la suddetta nota Miur nella parte in cui consente a questi candidati la frequenza dei percorsi T.F.A. esclusivamente per garantire loro la possibilità di migliorare il punteggio dell’abilitazione nei futuri aggiornamenti delle graduatorie di istituto.
Infine, con riferimento ai tutor coordinatori, la Conferenza deu Rettori chiede che il loro numero venga incrementato. “Si chiede comunque che gli USR, dopo aver provveduto alla redistribuzione dei tutor fra gli Atenei e le istituzioni AFAM della Regione, provvedano al loro distacco non appena le istituzioni accademiche interessate avranno presentato gli elenchi dei nominativi selezionati”.