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I rischi del docente di sostegno nel trasferimento interprovinciale

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Siamo proprio sicuri che un docente di sostegno ha il vincolo al massimo di un quinquennio per potere chiedere il trasferimento su posto comune?

Di norma il vincolo di un docente di sostegno a restare su questa tipologia di posto è di cinque anni, ma in alcuni casi questo vincolo può crescere anche del doppio.

Basta esaminare bene il comma 3 dell’art.23 del prossimo contratto integrativo della mobilità 2017/2018 per comprendere quanto suddetto. Cosa c’è scritto in tale norma contrattuale?

Si tratta dell’articolo riferito alle disposizioni generali per i posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato e posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie nonché per i posti di istruzione degli adulti. Nel comma 3 di questo lungo articolo è scritto che: “I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale su posto di sostegno, qualora nella provincia di destinazione vi sia esubero di organico su posti di tipo comune, hanno l’obbligo di permanere sul posto di sostegno per un quinquennio”.

Quindi si prenda il caso di un docente X che essendo titolare su posto di sostegno provenendo dalla classe di concorso EEEE, si trasferisce dalla provincia A alla provincia Z su sostegno alla primaria, dove per altro la classe di concorso EEEE è in esubero provinciale per i posti comuni. Tale docente una volta ottenuto il trasferimento su posto di sostegno sarà obbligato a permanere su tale tipologia di posto per un quinquennio. Per cui se il docente per esempio aveva già effettuato un quinquennio su sostegno nella provincia A, adesso si trova a doverne effettuare un nuovo quinquennio nella provincia B.

È necessario conoscere i rischi che si corrono a trasferirsi da sostegno a sostegno in altra provincia, per cui è bene informarsi della situazione degli esuberi provinciali se non si vuole permanere per un altro quinquennio sul posto di sostegno.