Home Pensionamento e previdenza I salvaguardati della scuola

I salvaguardati della scuola

CONDIVIDI

Una nota indirizzata ai Direttori degli uffici scolastici regionali (nota prot. n. 8696 del 3 settembre 2014) ha fornito indicazioni in merito all’applicazione al personale della scuola della salvaguardia di cui alla legge 124/2013 per le cessazioni dal servizio.

In particolare, il Miur ricorda che la suddetta legge all’art. 11 bis ha introdotto alcune modifiche alla “legge Fornero”; ampliando la platea di dipendenti ai quali “continuano ad applicarsi i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011”.

La norma in questione interessa massimo 2.500 lavoratori che nel corso dell’anno 2011 sono stati in congedo ai sensi del comma 5 dell’art. 42 del T.U. di cui al D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 o hanno fruito di permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (congedi e permessi per assistere un familiare disabile grave), purchè abbiano perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi utili entro il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 102/2013 (avvenuta il 31/08/2013).

Molti interessati hanno già ricevuto apposita comunicazione da parte della sede centrale Inps, ma non tutto il personale interessato è stato raggiunto. Per tale ragione il Miur si fa carico di informare gli Uffici scolastici regionali, i quali dovranno a loro volta trasmettere apposita informativa agli Ambiti territoriali e alle scuole, perché tutti gli interessati siano informati.

In particolare, il personale interessato dalla norma in questione, dovrà essere invitato a presentare quanto prima la domanda di dimissioni per poter cessare dal servizio. Il termine ultimo è stato fissato al 7 ottobre 2014.