I sindacati, attraverso una nota unitaria, chiedono che venga dato l’incarico di presidente degli esami di stato anche ai dirigenti scolastici in degli istituti comprensivi.
Il problema nasce dal fatto che questi non sono sprovvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti superiori.
Tuttavia i sindacati sottolineano alcuni aspetti e
- ricordano che è il possesso di regolare laurea a consentire ai capi di istituto l’accesso al ruolo unico della dirigenza scolastica;
- assicurano la propria disponibilità ad un ulteriore approfondimento di merito;
- chiedono un intervento che elimini tale ingiustificata disparità giuridica.
Di seguito riportiamo la nota congiunta: “le scriventi OOSS chiedono che sia data la possibilità di affidare l’incarico di presidente degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione ai dirigenti scolastici in servizio presso gli istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado anche se non provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore, ma in possesso di regolare laurea, che ha consentito loro l’accesso al ruolo unico della dirigenza scolastica. Ciò in quanto, è evidente la contraddizione normativa che da una parte – riconosce il ruolo unico della dirigenza scolastica grazie al quale è consentito il mutamento di incarico dei dirigenti scolastici da uno all’altro ciclo di istruzione senza limitazione alcuna in qualsiasi ordine di scuola, anche da istituti di istruzione primaria ad istituti di istruzione secondaria superiore – dall’altra, lo impedisce, ai sensi delle lett. a e b, comma 3, dell’art. 4 della legge n. 1 dell’11 gennaio 2007 e dalle lett. a e b, comma 1, dell’art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007. Con la presente si vuole sostenere che il diritto del dirigente del primo grado di chiedere ed ottenere la nomina a presidente nelle commissioni degli esami di Stato conclusivi del secondo grado, pur non avendo conseguito nel frattempo abilitazioni all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore, risieda nel ruolo unico della dirigenza che ha superato e modificato la vecchia normativa che considerava organici, requisiti e titolarità per cicli. Tale impostazione, trova conferma nella stessa L. 107/2015 che, nel definire nuove e complesse procedure, non prevede competenze diversificate tra istruzione primaria, secondaria di primo grado e istruzione secondaria superiore, confermata, peraltro, dal medesimo sistema unico di valutazione della dirigenza scolastica, di cui al DPR n. 80 del 20.3.2013. Del resto il ruolo stesso del presidente di commissione d’esame così come delineato dall’O.M. 90 del 2001 (e dalle annuali ordinanze che disciplinano lo svolgimento delle sessioni d’esame) prevede un profilo di garanzia e di legittimità sicuramente bene rappresentato da un dirigente, ancorché non abilitato.
Quanto premesso impone, a parere delle scriventi Segreterie, la necessità di una revisione normativa che, in coerenza con il mutato quadro di riferimento, riconosca anche ai dirigenti titolari di un istituto del primo ciclo formativo, di ottenere l’affidamento della presidenza per gli esami di Stato con esplicito nulla osta all’incarico stesso. Pertanto, le scriventi Segreterie, nell’assicurare la propria disponibilità ad un ulteriore approfondimento di merito, chiedono un intervento che elimini tale ingiustificata disparità giuridica, restano in attesa di cortese sollecito riscontro e porgono distinti saluti“.