Troppo spesso accade, come fosse una prassi consolidata, che i docenti individuati soprannumerari nella loro scuola di titolarità debbano presentare immediatamente domanda di mobilità. I perdenti posto vengono intimati a presentare la domanda di mobilità nelle 24 ore successive la notifica del loro trasferimento d’ufficio. È utile sapere che si tratta di una vera e propria forzatura, che contrasta gli accordi contrattuali.
Infatti come previsto dal comma 5 dell’art.20 del contratto della mobilità, riferito ai soprannumeri della scuola dell’infanzia e primaria, e al comma 10 dell’art.22 per quanto riguarda quelli della scuola secondaria, il docente perdente posto ha tempo 5 giorni dalla notifica del suo soprannumero per presentare istanza di trasferimento.
I dirigenti scolastici non appena ricevono la comunicazione dell’ATP contenente l’indicazione della nuova dotazione organica, la devono pubblicare e dopo avere controllato le graduatorie interne d’Istituto notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all’O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza.
È utile sapere che qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento, ovvero presentandola nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d’ufficio nel comune di titolarità, nel corso della fase A dei movimenti. Se non c’è posto nel comune di titolarità, l’insegnante viene trasferito d’ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti. Nel caso dei docenti perdenti posto, c’è la possibilità di condizionare la domanda per rientrare, entro l’ottennio successivo, nella stessa scuola da cui si è stati individuati soprannumerari.
In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d’ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate.
Il docente perdente posto può anche decidere di non condizionare la domanda di trasferimento, dichiarando di voler partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella del modulo domanda, vengono effettuati, relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, sia in sede che fuori sede, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda. Qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle suddette operazioni, e sempre che permanga la posizione di soprannumero, si procederà al loro trasferimento d’ufficio come suddetto.
Proprio per la delicatezza della scelta da fare da parte del docente soprannumerario, ci sono 5 giorni per riflettere su come impostare la domanda. Quindi è paradossale che i dirigenti scolastici impongano tempi strettissimi e “fuori norma” per la scadenza di tale istanza.