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I tribunali insistono: il servizio precario nelle scuole paritarie è uguale a quello delle statali

Proseguono le pronunce dei Tribunali del Lavoro in cui si afferma l’equivalenza del servizio svolto nelle scuole paritarie con quello nelle scuole statali, per quanto riguarda il calcolo del punteggio della mobilità.

Altre due sentenze lo confermano

Stavolta, a conferma di quanto affermato già in altre occasioni, le pronunce arrivano dai tribunali di Napoli e Potenza, che sottolineano ancora una volta come il servizio precario svolto dai docenti in una scuola paritaria deve essere considerato uguale a quello svolto in altra scuola statale, dati che si tratta in entrambi i casi di servizio pubblico. In particolare il tribunale di Napoli, con Ordinanza ex. art. 700 rg. 12166/18 ha disposto che “il sistema normativo così delineato introduce un principio generale alla stregua del quale affermare l’equivalenza del servizio prestato presso le scuole paritarie con quello reso presso le scuole statali”.

L’ordinanza in commento, segnala lo studio legale BFI, segna finalmente un punto importante poiché allarga la questione del riconoscimento del servizio paritari accogliendo appieno la tesi del nostro studio legale disponendo che:“Inoltre, come rilevato anche in altre pronunce di questo Tribunale (vedi ordinanza collegiale in sede di reclamo del 5.9.2017), non può non considerarsi che la fase della mobilità è concepita dal legislatore come momento essenziale della complessiva procedura di immissione in ruolo (cfr. art. 1, comma 108, della legge 107/2015). Se, dunque, l’immissione in ruolo è avvenuta alla stregua del punteggio calcolato anche in ragione del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, ex art. 2 D.L. 255/2001, convertito in legge 333/2001, è logico corollario che il medesimo punteggio sia riconosciuto anche nella fase finale della mobilità.”
il ragionamento è il seguente: se nel caso dell’assunzione dello stesso lavoratore il servizio pre-ruolo nella paritaria era stato considerato equipollente, perché ai fini della mobilità non viene considerata tale equipollenza?
Alla stessa conclusione è arrivato il Tribunale di Potenza, che con sentenza 515/18, si è soffermato anche sul contrasto del CCNI mobilità con la normativa Europea (direttiva 1999/70/CE) la quale, nella clausola 4 al punto 1 stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori, quindi nessuna differenza fra servizio precario in scuola paritaria e statale.
In seguito a quanto stabilito da i giudici di Napoli e Potenza, in entrambi i casi i docenti hanno attenuto il ricalcolo del punteggio da parte del Ministero dell’Istruzione per la mobilità 2018/2019 e per le graduatorie interne d’istituto.

Stesse discriminazioni per la ricostruzione carriera

Il problema del mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie si riflette anche nella ricostruzione della carriera. In tal senso, le sentenze del Tribunale di Enna numero 2944/2018 e numero 2945/2018, sono emblematiche, perchè viene affermato con decisione il riconoscimento degli insegnanti ad ottenere la valutazione del servizio pre – ruolo in scuola paritaria, non solo ai fini della mobilità, ma anche della ricostruzione di carriera e della
posizione stipendiale dagli stessi maturata.

Il Giudice siciliano aveva affermato che “non possono residuare dubbi circa l’illegittimità (…) della contestata disposizione di C.C.N.I. che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari”. Ma non solo: la mancata attribuzione del punteggio maturato per il servizio precario avrebbe arrecato un pregiudizio irreparabile alla sfera patrimoniale, personale e familiare delle docenti interessate al contenzioso.

Ordinanza numero 2944/2018

Ordinanza numero 2945/2018

 

Fabrizio De Angelis

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