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Idonei concorso, graduatorie integrate per non più del 30% dei posti ed elenchi regionali: le misure nel Dl Scuola

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April 24, 2025

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Nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 7 aprile, è stato pubblicato il DL Scuola, il decreto legge 45 in materia di disposizioni urgenti per l’attuazione delle misure del PNRR e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.

Reclutamento docenti, cosa cambia?

In particolare l’articolo 2 contiene norme in materia di reclutamento dei docenti e modifica l’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, integrando le graduatorie dei concorsi banditi dal 2023 con i candidati idonei alla prova orale in misura non superiore al 30% dei posti.

Vengono introdotte anche disposizioni per l’istituzione di un elenco regionale di idonei ai concorsi (esclusa scuola dell’infanzia) da cui attingere dal 2026/2027 in caso di esaurimento delle graduatorie ordinarie. Un’altra norma consentirà di completare le procedure assunzionali del personale docente entro il 31 dicembre 2025, attingendo anche a graduatorie pubblicate successivamente al 31 agosto 2025 e non oltre il 10 dicembre 2025.

Misure per gli idonei dei concorsi

In particolare, nell’articolo 2 del decreto ci sono:

Modifiche all’articolo 59 del decreto-legge 73/2021 (comma 1)

  • Integrazione delle graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dall’anno 2023 con i candidati idonei che hanno superato la prova orale ma non rientrano nel numero dei posti messi a concorso.
    • L’integrazione è per un triennio a decorrere dall’anno della relativa pubblicazione.
    • L’integrazione è in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso.
    • Si attinge a queste graduatorie integrate prioritariamente rispetto all’utilizzo delle graduatorie di cui all’articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (in cui si parla di integrazione con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto, prorogate sino al loro esaurimento).
    • L’utilizzo avviene fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate.
    • Sono salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio.
    • Le graduatorie integrate sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale.

Istituzione di un elenco regionale di idonei ai concorsi

Modifiche all’articolo 399 del decreto legislativo 297/1994 (comma 2)

  • Istituzione di un elenco regionale, aggiornabile annualmente, in cui sono inseriti, su domanda, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
    • Esclusione: Questa disposizione non si applica ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato.
    • Si attinge a questo elenco, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente.
    • Le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell’elenco saranno definite con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno.
    • L’ordinamento interno dell’elenco dovrà seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l’ordine del punteggio ottenuto nell’ambito di tali concorsi.
    • Disposizioni relative all’accettazione o rinuncia della sede scolastica da parte dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato o determinato secondo specifiche normative.
      • Termine per l’accettazione o la rinuncia: cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica.
      • In caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, il termine è entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento.
      • La mancata accettazione nei termini è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico e la cancellazione dalla graduatoria.
      • L’accettazione preclude la partecipazione alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.
      • La decorrenza dei contratti non può essere anteriore alla data del 1° settembre.

Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 255/2001 (comma 4)

  • Limitatamente all’anno scolastico 2025/2026, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025.
  • Si attinge anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025.
  • I vincitori di questi concorsi scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati dopo le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato.
  • L’assunzione in servizio avviene entro cinque giorni dall’assegnazione della sede.
  • I docenti già con contratto a tempo determinato su posto vacante nella stessa regione e classe di concorso per cui hanno vinto il concorso sono confermati su tale posto.
  • Nelle more delle procedure assunzionali, i posti resi indisponibili sono coperti con contratti a tempo determinato dalle graduatorie di istituto.
  • Ai vincitori dei concorsi, se in possesso di abilitazione, si applica l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017 (periodo annuale di prova in servizio).
  • Ai vincitori dei concorsi, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2 (contratto annuale di supplenza più 30 CFU/CFA), e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017 (Itp).

LEGGI IL DECRETO