Il Decreto Sostegni bis, all’articolo 58, contenente misure urgenti per la scuola, prevede che i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) così come le attività degli Istituti tecnici superiori (Its) mantengano la propria validità qualora a causa della pandemia da Covid-19 la didattica abbia dovuto ridursi in termini quantitativi o qualitativi.
Insomma, l’anno scolastico 2020-2021 non verrà inficiato neanche nel caso in cui non si riuscisse a svolgere il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo.
In altre parole, il finanziamento spettante a queste scuole non potrà subire variazioni se gli impedimenti al raggiungimento degli standard previsti siano dovuti a causa di forza maggiore quali l’epidemia.
Si legge infatti nel comma 2 lettera e) del documento legislativo: qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 (…) si determini una riduzione dei livelli qualitativi quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22mm.
Le deroghe cui fa riferimento questo comma riguardano il potere dell‘Autorità di gestione di attuare meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità.