Categorie: Precari

Ignorata fino ad ora la clausola 4 della direttiva europea 1999/70

Prima di rispondere a questa importante domanda, è bene evidenziare questa clausola:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
La chiarezza di questa clausola è impressionante e non lascia ombra di dubbio alcuno soprattutto per i precari della scuola. A questo punto è possibile dare una risposta alla domanda iniziale.
La modifica principale dovuta all’applicazione della clausola 4 dell’allegato alla direttiva europea 1999/70, è il riconoscimento, nei prossimi contratti collettivi, dell’anzianità di servizio svolto a tempo determinato alla stessa stregua dei lavoratori a tempo indeterminato. Poiché le condizioni di impiego dei lavoratori a tempo determinato non possono essere meno favorevoli dei lavoratori a tempo determinato, la differenza normativa tra precari e personale di ruolo deve essere eliminata dai Contratti Collettivi.
Infatti personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato hanno attualmente un trattamento contrattuale ampiamente differente. Inoltre per equiparare la situazione previdenziale del personale a tempo determinato a quello indeterminato è prevista l’applicazione del principio del pro rata temporis ,che stabilisce il rispetto dei diritti acquisiti del personale precario con le stesse modalità di chi si trova con contratto a tempo indeterminato.
Nella scuola l’abuso di reiterazione dei contratti a tempo determinato viola gli accordi comunitari e disattende completamente la direttiva su citata e per questo motivo che i sindacati devono riaprire la partita contrattuale partendo proprio dal rispetto delle norme comunitarie.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Supplenze tra due periodi interrotti da sospensione delle lezioni: quando spetta la conferma e quando la proroga del contratto

Il conferimento delle supplenze temporanee si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a…

19/11/2024

L’erede al trono di Norvegia arrestato per stupro: né patriarca né straniero

Se il patriarcato non c’entra, ma c’entra il fenomeno degli stranieri che stanno arrivando in…

19/11/2024

Assenze del docente cavallo con il fine settimana, cosa c’è da sapere e vediamo quando la domenica va computata e quando invece no

Un nostro affezionato lettore, docente in un Istituto Comprensivo in cui vige la settimana corta,…

19/11/2024

Censure scuola, in Florida i genitori fanno rimuovere i libri: in tre anni banditi 4.561 testi come “Arancia Meccanica” e “1984”

Ancora censure nelle scuole degli Stati Uniti : in Florida sono tantissimi i libri che…

19/11/2024

Concorso docenti 2024, bando e requisiti per partecipare

Ormai manca poco all'attesissima pubblicazione del prossimo bando del concorso docenti 2024. Come ha già…

19/11/2024

Amici, collaboratrice scolastica del liceo di un allievo scrive Maria De Filippi: “Forse non mi credi, ma ci speravo più di lui”

Nella puntata del daytime di oggi, 19 novembre, del talent show Amici, in onda su…

19/11/2024