Categorie: Precari

Ignorata fino ad ora la clausola 4 della direttiva europea 1999/70

Prima di rispondere a questa importante domanda, è bene evidenziare questa clausola:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
La chiarezza di questa clausola è impressionante e non lascia ombra di dubbio alcuno soprattutto per i precari della scuola. A questo punto è possibile dare una risposta alla domanda iniziale.
La modifica principale dovuta all’applicazione della clausola 4 dell’allegato alla direttiva europea 1999/70, è il riconoscimento, nei prossimi contratti collettivi, dell’anzianità di servizio svolto a tempo determinato alla stessa stregua dei lavoratori a tempo indeterminato. Poiché le condizioni di impiego dei lavoratori a tempo determinato non possono essere meno favorevoli dei lavoratori a tempo determinato, la differenza normativa tra precari e personale di ruolo deve essere eliminata dai Contratti Collettivi.
Infatti personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato hanno attualmente un trattamento contrattuale ampiamente differente. Inoltre per equiparare la situazione previdenziale del personale a tempo determinato a quello indeterminato è prevista l’applicazione del principio del pro rata temporis ,che stabilisce il rispetto dei diritti acquisiti del personale precario con le stesse modalità di chi si trova con contratto a tempo indeterminato.
Nella scuola l’abuso di reiterazione dei contratti a tempo determinato viola gli accordi comunitari e disattende completamente la direttiva su citata e per questo motivo che i sindacati devono riaprire la partita contrattuale partendo proprio dal rispetto delle norme comunitarie.

Lucio Ficara

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