L’amministrazione ha chiarito che i servizi prestati contemporaneamente continueranno a dare luogo all’attribuzione del punteggio nelle graduatorie di riferimento. Ma solo fino all’anno scolastico 2002/2003. Senza alcuna decurtazione. Il divieto di cumulo scatterà invece, per i servizi prestati nell’anno in corso (2003/2004). Lo stesso termine vale per la valutazione del punteggio non specifico e per il raddoppio del punteggio previsto per i servizi prestati nelle scuole di montagna e nelle scuole carcerarie. In buona sostanza, dunque, le domande che sono state presentate dai precari per ricostruire tutti i servizi prestati durante la propria carriera non sono servite a nulla. Fatta eccezione per quanto riguarda il riquadro relativo al servizio prestato quest’anno e ai titoli non di servizio.
Il Ministero ha chiarito, inoltre, che la supervalutazione del servizio di montagna potrà essere attribuita solo se la prestazione è stata erogata in un edificio situato al di sopra dei 600 metri sul livello del mare. Fermo restando che l’istituzione scolastica dovrà essere ubicata in uno dei comuni considerati di montagna, per affetto dell’inserimento nell’elenco allegato alla nota 29/94.
Il raddoppio del servizio non viene corrisposto se l’edificio scolastico, pur essendo ubicato nel territorio di un comune di montagna, non risulti a un’ altitudine superiore ai 600 metri dal livello del mare. Si tratta, peraltro, di norme che risulteranno di difficile attuazione, perché, allo stato, gli Uffici scolastici provinciali non dispongono di un supporto informatico in grado di verificare l’altitudine degli edifici scolastici.