Il 5 in condotta? Solo per 1.835 studenti su 2 milioni di iscritti dal primo al quarto anno delle superiori. Il 5 in condotta, dunque, non va più di moda.
Questa punizione non sembra essere più adoperata da anni: nell’anno scolastico 2013/2014 a beccarsi un cinque o un quattro in comportamento erano lo 0,15% dei ragazzi, quindi il dato registra persino un calo.
Nella classifica regionale i professori che ricorrono all’insufficienza sono in Campania – dove lo 0,3% dei ragazzi ha preso un voto in condotta sotto il sei – seguita da Puglia e Abruzzo (0,2%). La miglior performance, invece, va al Veneto dove solo l’1,5% si è visto in pagella una sufficienza in condotta.
La maggior parte dei ragazzi (il 69,19%) nello scorso anno scolastico è riuscita a guadagnarsi un 8 o un 9. E il 14,95% è persino arrivata al 10.
In testa troviamo sempre la Campania, coi suoi 24.102 studenti con 6 in condotta, ben il 10,6% del totale dei ragazzi iscritti ai primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado. Segue la Puglia, con 9.085 studenti che hanno rischiato la bocciatura, il 6,1% del totale. Al terzo posto troviamo la Basilicata, che non si era piazzata sul podio dei 5 in condotta (dati i suoi pochi alunni) ma che di 6 in condotta ne registra 1.357, il 5,9% degli studenti della regione.
I licei registrano il maggior numero di ammessi alla classe successiva (94,7%), seguono gli istituti tecnici (88,4%) e gli istituti professionali (85,7%).
Il voto ‘di comportamento’, a volte diventa fondamentale per il futuro degli studenti, ricorda Skuola.net.
Perché, a parte il rendimento scolastico nelle varie materie curricolari, ci si può considerare ammessi all’anno successivo solo con una votazione in condotta pari o superiore al 6. Mentre con l’insufficienza la bocciatura diventa automatica. Quand’è, però, che si prende il famoso 5 in condotta?
A stabilirlo è il Decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009 il cui articolo 4, comma 2 recita: “La valutazione insufficiente del comportamento deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti […] nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni”.
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