La norma che impone alle scuole italiane di dotarsi di un Cpi (certificato di prevenzione incendi) esiste dal 1992, eppure 25 anni non sono bastati perché la regola fosse applicata in maniera tassativa.
A oggi (lo segnala un articolo di Repubblica) il 60% degli istituti scolastici della penisola non è in possesso del documento e in Toscana la percentuale sfiora quota 57%, con solo il 43,2% di edifici a norma.
Si ricorda che le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nel D.M. 16/02/1982 debbono avere una approvazione preventiva da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco ed, a lavori ultimati, deve essere richiesta la visita di collaudo che si risolve, in caso di esito positivo, nel rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Occorre comunque precisare che dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, il responsabile dell’attività, per la quale è stato rilasciato tale documento, è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso, nonché a curare il mantenimento dell’efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi.
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