Al coniglio di classe è attribuita ampia autonomia decisionale nel valutare il comportamento degli alunni, specialmente laddove fa riferimento al rispetto dei diritti altrui e alle regole che governano la convivenza civile e la vita scolastica.
Di conseguenza il voto in condotta ha una funzione educativa tesa a favorire l’acquisizione da parte degli alunni di una coscienza civile, sulla cui decisione alla scuola è attribuita ampia autonomia, per cui il 7 in comportamento oltre a non essere configurabile quale voto negativo, serve a porre l’attenzione su una condotta censurabile.
Il Sole 24 Ore riporta la sentenza 6508 del Tar Campania dell’8 novembre, decisa dai giudici dopo l’impugnazione da parte dei genitori di una alunna di un provvedimento col quale è stato attribuito alla figlia il voto di condotta di 7/10 al termine dell’anno scolastico della scuola dell’obbligo.
Alla base della valutazione vi sarebbero presunte frasi offensive nei confronti di una compagna, proferite nella chat whatsapp della classe, per cui, sostenevano i genitori, la presunta condotta offensiva sarebbe avvenuta all’esterno della scuola, in orari diversi da quelli scolastici e in assenza di interlocuzione sia con l’allieva che con la famiglia.
L’alunna non ha però subito alcuna sanzione disciplinare né la decurtazione dei voti nelle altre materie ed è stata licenziata con votazione pienamente sufficiente. Infatti il 7 in comportamento, non essendo inferiore alla sufficienza, non è configurabile quale voto negativo secondo quanto dispone l’articolo 2 del Dm 5/2009, con cui il Miur ha definito i criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento, che fissa la sufficienza a 6/10.
I giudici campani hanno però fatto riferimento all’articolo 7 del Dpr 122/2009, secondo cui la valutazione del comportamento degli alunni «si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare».
Il contesto normativo è ritenuto sufficiente dal Tar Campania per respingere il ricorso, tenuto conto che l’atteggiamento tenuto dall’alunna con le frasi ingiuriose proferite nei confronti della compagna viola palesemente l’articolo 7 citato e contrasta con quanto previsto dal Ptof, che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che la scuola ha adottato nell’ambito della propria autonomia.
D’altro canto, ribadiscono i giudici, l’articolo 7 del Dpr 122/2009 non circoscrive il comportamento al territorio o all’orario, ma considera il complessivo atteggiamento dell’alunno e il suo porsi nell’ambito del percorso scolastico considerato a tutto tondo e, quindi, primariamente, nei rapporti personali con gli insegnanti e i compagni.
Primo compito della scuola, infatti, è quello di contribuire alla crescita personale e culturale di chi la frequenta.
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