Categorie: Personale

Il bilancio delle competenze e le novità dell’anno di prova

Per tutti i neoassunti delle quattro fasi del piano straordinario di assunzione, che hanno la possibilità, anche se stanno svolgendo una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, di fare l’anno di prova, ci sono delle novità.

 La legge 107/2015 e il DM 850 del 27 ottobre 2015 dispongono di alcune precise novità per quanto riguarda l’anno di prova degli insegnanti neoassunti. Innanzitutto è utile sapere che, ai sensi dell’art.3 comma 1 del Decreto Ministeriale su citato, il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche. Nel conteggio dei 180 giorni vanno calcolate anche tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.
Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. Per quanto riguarda i 120 giorni, che è una novità rispetto al passato, vanno calcolate sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Un’altra novità è il bilancio delle competenze introdotto nell’art.5 comma 1 del DM 850/2015.
Di cosa si tratta? Nello specifico il docente neoassunto è chiamato a tracciare, nel primo bimestre di lavoro, un bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor. Questo bilancio viene richiesto ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, in modo tale che se un docente è molto bravo in una certa attività e meno in un’altra, sceglierà di formarsi in ciò di cui ha più bisogno.
Così il dirigente scolastico e il docente neoassunto, sulla base del bilancio delle competenze strutturato, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative.
Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neoassunto, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare. Quante ore deve svolgere il neoassunto in anno di prova per le attività formative su citate?
Come previsto dal comma 1 dell’art.6 del DM 850/2015, le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi e per una durata complessiva di 50 ore. Quali sono le 4 fasi e quali ambiti riguardano?
Le 4 fasi sono: 
1) incontri propedeutici e di restituzione finale;
2) laboratori formativi;
3) “peer to peer” e osservazione in classe;
4) formazione on-line.
Per gli incontri del punto uno saranno impiegate 6 ore, per i laboratori del punto due 12 ore, per l’educazione tra pari e l’osservazione in classe del terzo punto altre 12 ore e per la formazione on line del quarto ed ultimo punto 20 ore. Infine al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche, compresi gli esami di qualifica e di Stato, e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato valutazione degli insegnanti, nella sola componente docente, è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.
In tale circostanza il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato.
Tale colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Christian Raimo si difende, il suo legale spiega che le critiche non erano rivolte al Ministro ma al suo pensiero; il prof romano farà ricorso al Giudice del Lavoro

Prosegue, con qualche novità, la vicenda del professor Christian Raimo, l’insegnante romano sospeso per tre…

15/11/2024

Sostegno: classi di concorso fittizie che rendono più difficile il passaggio su materia

Salve, sono un docente di sostegno, di ruolo nella scuola secondaria e desidero far conoscere…

15/11/2024

Docenti idonei e precari con 36 mesi svolti, nuove regole per assumerli e indennità in arrivo? Pacifico (Anief): è ora di cambiare – INTERVISTA

Pubblicare le graduatorie dei candidati docenti risultati idonei ai concorsi, ammetterli a frequentare il corso…

15/11/2024

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il prof non può accettare regali o altre utilità dai genitori degli studenti

A volte capita, soprattutto per le festività natalizie, ma anche per altre particolari ricorrenze, che…

15/11/2024

Autonomia differenziata: per la Consulta la legge ha bisogno di diverse modifiche, ma il Governo esulta perchè la Corte non parla di incostituzionalità totale

La Corte costituzionale si è espressa sulla questione di legittimità costituzionale della legge n. 86…

15/11/2024