Il calendario scolastico della Calabria è invasivo dell’autonomia delle scuole

Considerando come presupposto normativo il Testo Unico delle disposizioni normative in materia di istruzione ovvero il Decreto Legislativo 297/94, si evince che il decreto n. 52 del Presidente della Regione Calabria che ha per oggetto il calendario scolastico 2012/2013 – D.lgs. del 31/12/1998 n. 112 comma 1 lettera d, è evidentemente lesivo dell’ autonomia scolastica di ogni singola scuola. 
Di cosa si tratta in buona sostanza? Si tratta del fatto che il decreto n. 52, su citato, del 26 aprile 2012 a firma Giuseppe Scopelliti governatore della regione Calabria, impone alle scuole, svuotandole di un potere autonomo, di svolgere il piano dell’offerta formativa in non meno di 208 giorni. L’ambiguità riscontrata che impone il vincolo dei 208 giorni di lezione è scritto nell’art. 4 del decreto 52, che riportiamo di seguito: “Sono fatte salve le determinazioni che possono essere assunte autonomamente da parte delle istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, ai sensi del DPR 275/99, concernenti adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal POF, con criteri di flessibilità che possono riguardare, la sospensione delle attività didattiche ed educative” se l’art. 4 di questo decreto fosse terminato come nel virgolettato riportato nessuna invasione sull’autonomia delle scuole riguardo decisioni sul calendario scolastico, si sarebbe potuta lamentare, ma il rigo conclusivo di tale articolo decreta che: “devono essere previste modalità e tempi di recupero delle stesse (si riferisce alla sospensione delle attività didattiche ed educative), dando comunicazione all’ente locale, alla regione e all’Usr Calabria”. Cosa comporta questo decreto? 
Che i docenti calabresi saranno costretti d’imperio a sostenere oltre le 34 settimane e mezzo di attività di lezione. Poiché per quanto riguarda le scuole secondarie il monte ore curricolare è calcolato su 33 settimane, andremo a superare abbondantemente le ore annue previste di lezione. Dalle notizie che ci giungono da altre Regioni italiane, sembrerebbe che questa invasione dell’autonomia scolastica sia stata attuata soltanto in Calabria, ma ci piacerebbe sapere se per caso qualche altra Regione abbia adottato questo, a mio modo di vedere, illegittimo provvedimento. Perché è da considerarsi illegittimo tale provvedimento? La sua illegittimità sta nel fatto che il decreto avrebbe dovuto limitarsi a garantire la legge vigente, lasciando poi libertà di autonomia alle scuole. 
Quindi avrebbe dovuto consentire l’eventuale straordinario adattamento del calendario scolastico da parte delle istituzioni scolastiche secondo quanto previsto dall’art. 5 del DPR n. 275/1999, che in ogni caso avrebbe dovuto rispettare nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo, il monte ore annuale stabilito dal decreto legislativo n. 59/2004 e nella scuola secondaria superiore lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione ai sensi del 3° comma dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297/1994. L’imposizione di attuare il piano dell’offerta formativa in 208 giorni di lezioni a tutte le scuole calabresi, non solo è illegittima sotto il profilo normativo, ma è anche indicativa di una politica incapace di rispettare i ruoli assegnati e di comprendere quali sono i limiti e i confini in cui si può muovere.

Lucio Ficara

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