E’ stata inviata oggi, 20 maggio, tutte le Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, la nota della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico prot. 1616 del 17 maggio 2024 che ha per oggetto “E-Portfolio. Linee operative per la compilazione della Sezione ‘Capolavoro’ ” .
Si tratta di una nota molto attesa, seppure decisamente tardiva, che affronta uno dei temi chiave della nuova concezione dell’orientamento formativo così come avviato dalle linee guida del 22.12.2022.
Una nota molto attesa e molto ben costruita
La nota si compone delle seguenti parti.
Chi individua il capolavoro? Quando? E quanti capolavori?
La nota precisa che inoltre “lo studente agirà in prima persona e in autonomia, sebbene possa essere coadiuvato e consigliato nel processo di autovalutazione da adulti di riferimento come il docente tutor”.
Il capolavoro va identificato entro il termine delle attività didattiche di ogni anno scolastico, alla fine delle lezioni e comunque entro l’avvio del nuovo anno scolastico a settembre. Potranno poi essere aggiunti al massimo altri due capolavori anche se “per non privare di senso il significato stesso del ‘capolavoro’, e per invitare ad una autentica azione autovalutativa, è previsto che sia selezionato un capolavoro e comunque fino al massimo di 3 (tre) in capo ad un anno di lavoro”.
Capolavoro e esame di stato
In chiusura la nota fa una precisazione molto attesa con la quale chiarisce che il capolavoro non è materiale che entra nell’esame di stato (almeno per questo anno scolastico).
Scrive infatti la nota: “E’ opportuno, infine, precisare che Il capolavoro non è oggetto del colloquio di esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e non va a confluire direttamente nel Curriculum dello studente, di cui tiene conto la Commissione nello svolgimento del colloquio. In base all’art. 22, c. 1 dell’O.M. n. 55/2024 (Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024) «Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente». In sede d’esame, dunque, il candidato mette a disposizione della Commissione il Curriculum dello studente, il cui contenuto è dettagliato dall’art. 21 del D. Lgs. n. 62/2017 e il cui modello è stato adottato con D.M. n. 88/2020”.
Per chiudere
La nota MIM, come abbiamo detto in premessa, era molto attesa ed è finalmente arrivata, anche se davvero quasi fuori tempo massimo. Infatti l’anno scolastico sta per finire e sarà certo complesso riuscire a supportare gli studenti nel percorso di identificazione del proprio capolavoro negli ultimi 15 giorni di scuola.
Potrebbe tuttavia essere l’occasione per riavviare – da settembre – il percorso dell’orientamento formativo mettendolo sui giusti binari sin da subito.
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