Questo è il caso di un dirigente scolastico che non concede al docente il permesso per partecipare ad un corso di formazione del MIUR.
I docenti hanno diritto, per il contratto scuola vigente, alla fruizione di cinque giorni, per ogni anno scolastico, per la formazione e l’aggiornamento. Il dirigente scolastico non ha il potere di negare, fatti salvi giustificati motivi oggettivi, tali permessi. Infatti è utile ricordare che ai sensi dell’art. 64 comma 5 del Ccnl Scuola 2006/2009, i docenti possono chiedere di partecipare, con diritto alla sostituzione fino a cinque giorni nell’arco dell’anno scolastico, a corsi di aggiornamento promossi da soggetti qualificati per la formazione ai sensi dell’art. 67 Ccnl 06/09. Il docente ha l’obbligo di indicare nella richiesta di partecipazione, dove si terrà il corso di formazione, quale è il titolo dello stesso e la sua durata in termine di ore o giorni. Infine nella stessa richiesta il docente si impegna a produrre, una volta rientrato a scuola, la necessaria attestazione di partecipazione.
Infine è consigliabile, visto il comportamento ostativo, o addirittura antisindacale di alcuni dirigenti scolastici, di scrivere in calce alla domanda di permesso per motivo personale o per la formazione, la seguente frase: “In caso di diniego a fruirne, i motivi di servizio ostativi devono essere comunicati per iscritto allo/a scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90, come integrata dalla L. n. 15/2005”.
Il Ds di una scuola di Cesano Maderno ( Monza Brianza) ha negato al docente l’opportunità di partecipare ad un corso di formazione della durata complessiva di 5 giorni. Si trattava di un corso organizzato dal CSEN-Centro Sportivo Educativo Nazionale sullo sci e la tutela ambientale, il cui Ente di promozione sportiva è riconosciuto dal M.I.U.R. per la formazione DM 170/2016, ha deciso di non consentire al docente il diritto alla formazione. Nel caso in specie il Ds ha motivato al docente, le ragioni del diniego della sua richiesta di fruizione dei 5 giorni di formazione. Nelle sue motivazioni ha scritto: “Il diniego è motivato dalla non congruenza della proposta formativa del corso rispetto il profilo professionale del docente. Tale decisione viene presa valutando il prevalente interesse dei due studenti seguiti dallo stesso docente. Altresì il Collegio Docenti ha deliberato che saranno autorizzati solo i corsi di formazione attinenti alla specifica formazione del docente qualora lo stesso lo voglia richiedere”.
In buona sostanza il Ds non tiene conto dell’art.64 comma 5 del contratto collettivo nazionale, sostiene che il Collegio Docenti ha il potere di abrogare norme contrattuali in vigore, non cita il contenuto dell’informativa preventiva sulla formazione e si limita a sostenere che il docente non può andare a seguire il corso di formazione per un interesse superiore quale quella dei due studenti. Non fa nessun cenno all’impossibilità oggettiva di sostituire il docente o a impedimenti di carattere oggettivo.
Il docente dal canto suo ritiene di avere avuto negato un diritto e si prepara a fare le sue azioni legali perché venga ristabilito il diritto di fruire dei 5 giorni di formazione.
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