Ordinamento scolastico

Il collegio docenti: funzioni, composizione e compiti

Fra gli adempimenti d’inizio anno assumono particolare rilevanza i compiti del collegio dei docenti quale organo tecnico con compiti specifici nell’organizzazione degli aspetti educativi, istruttivi e formativi della scuola.

Detto organo collegiale, istituito con decreto 416 nel 1974, confluito nel decreto legislativo n° 297 del 1994, fissa il suo funzionamento, ne sancisce la composizione e detta i compiti cui è chiamato come organismo tecnico.

Funzioni

Il collegio dei docenti si riunisce a inizio di ogni anno scolastico o ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal dirigente scolastico o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri, per deliberare sugli aspetti relativi all’educazione, formazione e istruzione dei giovani.

E’ presieduto dal dirigente scolastico con funzione di coordinamento che esclude qualsiasi forma gerarchica/autoritaria nella misura in cui il collegio è un organismo democratico dove il tutto avviene nel dialogo e nel confronto.

Funge da segretario verbalizzante un docente membro del collegio stesso
individuato dal dirigente scolastico.

Si riunisce in orario di servizio fuori dall’orario d’insegnamento.

Il collegio dei docenti, specie negli istituti comprensivi, può essere suddiviso in dipartimenti qualora dovesse essere necessario discutere e deliberare un qualche aspetto specifico riguardante un determinato settore scolastico.

Elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o d’istituto.

Elegge, nel suo seno, due docenti quali membri del comitato per la valutazione del servizio del personale docente nell’anno di prova.

Composizione

Secondo quando indicato dall’art. 7 del testo unico del 1994 il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto, è presieduto dal dirigente scolastico.

Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno. Nelle ipotesi di più istituti o scuole d’istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti.

Anche se non espresso nell’art. 7 fanno parte del collegio anche i docenti di religione cattolica con gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri docenti.

Compiti

Il collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto nel rispetto della libertà didattica e culturale di ogni singolo docente.

Cura l’elaborazione dell’offerta formativa in relazione agli indirizzi dati dal Dirigente scolastico al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.

Formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione a esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche.

Delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi.

Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica.

Provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici.

Adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di
sperimentazione.

Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell’istituto.

Programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap.

Nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta delle iniziative volte a garantire lo sviluppo del processo integrativo di detti alunni.

Esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento.

Esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette all’educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze.

Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle
eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

Salvatore Pappalardo

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