Deve essere un colloquio/dialogo con i commissari: non è un interrogatorio/interrogazione e non deve consistere in una somma di colloqui distinti sulle discipline, ma deve essere condotto possibilmente in forma pluridisciplinare e/o multidisciplinare. Si tratta di un bilancio finale sulla maturità culturale raggiunta dal candidato, il quale deve darne dimostrazione, colloquiando agevolmente tra le discipline con sicurezza e capacità critica.
Lo svolgimento del colloquio, all’esame di Stato, è regolato dall’art. 16 dell’OM 37/2014. E questi sono i punti fermi:
1. La FINALITA’ del Colloquio è di evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. (Cfr. Art.4, c.5, DPR 323/98)
2. Il Presidente dirige, organizza e coordina tutte le operazioni d’esame. Vigila sui lavori delle due classi-commissioni che presiede, assicurando presenza e partecipazione costante.
3. Sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari e dei criteri assunti dalla Commissione, si procede alla conduzione dei colloqui.
4. Il colloquio deve svolgersi in un’unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque e non si possono sostenere colloqui di più candidati contemporaneamente.
5. Il colloquio HA INIZIO con l’argomento scelto dal candidato. PROSEGUE con argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi dell’ultimo anno. SI CONCLUDE obbligatoriamente con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. Il presidente e la commissione devono curare l’equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio
6. La Commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata da malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato motivo, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della Commissione fissato nel calendario
7. L’attribuzione dei punteggi avviene nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato e la Commissione dispone di un massimo di 30 punti. Si faccia attenzione che al colloquio giudicato “sufficiente” devono essere assegnati almeno 20 trentesimi: tutto ciò a favore dei candidati e In barba alla matematica che vorrebbe 18 come sufficienza su una valutazione in trentesimi.
8. I punteggi sono attribuiti dall’intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, in numeri interi e con l’osservanza della procedura di cui all’articolo 15, comma 7: “Se sono proposti più di due punteggi e non è stata raggiunta la maggioranza assoluta, la Commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all’eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato”.
9. Nelle sezioni in cui è attuato il progetto EsaBac, di cui al D.M. n. 95/ 2013, la valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese va ricondotta nell’ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini dell’EsaBac, la Commissione esprime in quindicesimi il punteggio relativo alla prova orale di lingua e letteratura francese.
10. Per prassi ormai consolidata è prevista la presenza di uditori ai colloqui ma, per un giusto motivo riconosciuto dalla Commissione, il pubblico può essere allontanato sempre però che la porta dell’aula rimanga aperta.
N.B. Qualcuno ha sostenuto sul Web che il colloquio non sia aperto al pubblico. Forse pensavano agli estranei all’Istituto scolastico. Perché – ammesso e non concesso che il “pubblico” non possa essere presente al colloquio – i candidati della stessa classe ne hanno tutto il diritto come per tutte le fasi dell’esame: prima, seconda terza prova scritta ed anche il colloquio. Come del resto succede durante tutto l’anno scolastico in ogni classe. In analogia degli esami universitari e di concorsi pubblici si può applicare l’art. 6 c. 4 del DPR 487/1994: “Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”.
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