Con l’approvazione della famigerata legge 107 del 19 luglio 2015 e la delega, in via di attuazione, sulla riscrittura del Testo Unico sulla scuola, cambiano la composizione e i compiti del Comitato valutazione dei docenti.
In buona sostanza il vecchio art.11 della legge 297/94, in cui si disponeva la composizione di tale Comitato, il metodo di conferimento per l’ incarico dei suoi membri , la durata temporale di questo organo, i compiti e l’esercizio delle competenze a cui è chiamato, è di fatto sostituito dall’art.1 comma 129 della legge sulla Bona Scuola. Con le nuove norme dalle riforma della scuola, cambia profondamente la composizione di questo Comitato di valutazione dei docenti, cambiano in parte anche i compiti e l’esercizio delle sue competenze.
I sindacati e gli esperti di legislazione scolastica, hanno fatto notare che con le vecchie regole, nel Comitato di valutazione erano previsti i membri supplenti, mentre con la legge 107/2015 questi non sono più contemplati. Perché sono importanti i membri supplenti nei Comitati di valutazione dei docenti? Per il semplice motivo che tale organo è un Collegio perfetto e quando prende decisioni deve essere presente nella sua intera composizione. Inoltre bisogna anche dire che la durata temporale del Comitato di valutazione è stato prolungato ad un triennio, quindi è facile pensare che il supplire un membro diventi non solo un’eventualità ma forse una certezza.
Ad un dirigente scolastico che si è affrettato a fare eleggere dal Collegio 2 insegnanti per il Comitato valutazione, e che poi ha fatto votare il Consiglio d’Istituto per eleggere un altro insegnante, un genitore e uno studente, abbiamo posto la seguente domanda: “Considera un problema il non avere eletto anche dei membri supplenti, da inserire nel caso di indisponibilità di qualche membro effettivo?”.
La risposta è stata interessante, ma apre a probabili questioni di costituzionalità della legge. ”Ho fatto un quesito al Miur su questo problema dei supplenti, mi hanno risposto che il Comitato di valutazione dei docenti non è collegio perfetto e che quindi può votare anche con la sola presenza del 50% + uno dei suoi componenti”.
Ci piacerebbe sapere se il Miur ufficializza la risposta data al Ds che la ha posta, perché il parere di molti esperti di scuola è quello che invece il Comitato di valutazione dei docenti è un Collegio perfetto che può deliberare solo in presenza di tutti i suoi componenti . Sostenere che tale Comitato non sia un Collegio perfetto , viola quei principi di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione. Su questo punto serve una tempestiva precisazione del Miur, che dopo una legge di riforma ha il dovere di chiarire punti così importanti per la vita democratica del sistema scolastico nazionale.
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