La mensa scolastica sotto i riflettori. L’ultimo caso proviene da Bolzano dove il Tribunale amministrativo è stato chiamato a dirimere una questione riguardante la dieta vegana di un alunno. Il genitore chiedeva che, all’alto della domanda di iscrizione del figlio alla scuola dell’infanzia, potesse essere garantita la dieta vegana per il figlio. Il Comune di Merano, però, non era dello stesso parere affermando che la dieta non rientrava tra quelle speciali individuale dall’amministrazione.
Il genitore, dunque, inoltrava una nuova domanda con la dieta “menù senza carne e pesce” con certificato medico redatto dal pediatra in cui si faceva riferimento che non dovevano essere assunti alimenti con derivati da latte e uova. Il Comune somministrava al piccolo il menù prescelto, tuttavia continuava a servire pietanze con latte e uova. Il genitore, pertanto, proponeva ricorso dinanzi al Tar.
Il Tribunale amministrativo dava ragione al genitore del piccolo alunno. Infatti “non sussisteva un comportamento chiaro e inequivocabile, dal quale potesse evincersi la volontà certa di accettare gli effetti dell’impugnata determinazione sfavorevole”. La nuova domanda di iscrizione non poteva pertanto considerarsi inequivocabilmente sostitutiva della volontà precedentemente manifestata dalla ricorrente di ottenere per il figlio un menù di tipo vegano.
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Il Comune non può negare la dieta senza carne, pesce, uova, latte e derivati al bambino che l’ha seguita fin dalla nascita senza una motivazione circa le “ragioni giuridiche” del diniego, né l’amministrazione comunale può limitarsi a indicare l’elenco tassativo dei quattro menu alternativi a quello standard che offre ai bimbi dei suoi asili: ogni provvedimento dell’Amministrazione deve infatti essere motivato e mai essa “è libera di agire secondo arbitrio”.
La sentenza 107/17 costituisce un successo importante per i genitori dell’alunno che avevano deciso di proporre ricorso al Tar producendo, peraltro, un certificato medico del pediatra che consigliava di escludere gli alimenti indicati dalla dieta del bambino perché potrebbero avere “effetti non favorevoli”, dato che in famiglia il bambino è stato cresciuto seguendo questo tipo di alimentazione.
Il provvedimento del comune è stato così annullato per carenza di motivazione perché a fondamento del rifiuto non risulta posta alcuna previsione normativa o regolamentare. Anche in sede giurisdizionale l’ente non ha motivato il rifiuto alla richiesta dei genitori. Pertanto le amministrazioni comunali, in assenza di specifiche norme in materia, non possono negare la somministrazione di diete vegane o vegetariane anche ai bambini.
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