Con l’approvazione della Legge 234 del 30 dicembre 2021 nelle classi quarte e quinte della scuola primaria è stato introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria. Sarebbe, anzi, il caso di dire del docente di educazione motoria, giacché l’attività educativa rivolta allo sviluppo fisico e salutare della persona, è già prevista nella scuola primaria con la disciplina “educazione fisica”. A detta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, tuttavia, si tratta di esperti che si ritroveranno ad insegnare senza avere alcuna conoscenza di carattere pedagogico-didattico.
E’ quindi bene fare anche delle precisazioni sugli attuali docenti di scuola primaria che fanno svolgere attività motoria.
A questo proposito, è bene dire che chi dice che ad oggi l’approvazione dell’educazione motoria nella scuola primaria non ha una quantificazione oraria obbligatoria e che è svolta da insegnati senza qualifica specifica, non conosce le regole dell’autonomia organizzativa e didattica introdotta dall’art. 21 della legge 59 del 1997 e regolamentata dal D.P.R. 275 del 1999. Inoltre, scredita il lavoro e la professionalità dei docenti di scuola primaria.
L’educazione motoria nella scuola primaria è stata infatti da sempre un’attività volta:
• a far acquisire agi alunni la consapevolezza del proprio sé corporeo;
• a saper utilizzare il proprio corpo quale strumento di espressione dei propri stati d’animo;
• a sapersi muovere nell’ambiente circostante rispettando le regole di sicurezza per sé e per gli altri;
• al rispetto dei valori etici che sono alla base della convivenza civile.
Ne consegue che gli attuali docenti di scuola primaria, seppure non specializzati, grazie alle loro conoscenze e soprattutto competenze psico-pedagogiche e didattiche, sono stati e sono in grado di promuovere in tutti gli alunni quelle competenze necessarie a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino in ogni suo aspetto
Il CSPI indirettamente, nell’auspicare la non “secondarizzazione” della scuola primaria, afferma che “introdurre nuove professionalità mancanti di conoscenze psico-pedagogiche e didattiche specifiche del profilo dell’insegnante di scuola primaria, avvia un’impostazione della scuola primaria più vicina alla scuola secondaria e incanala il concorso ad accertare, sin dalla prova scritta, le competenze disciplinari così come avviene per i concorsi per la scuola secondaria di Primo e secondo grado”.
Inoltre, sempre il CSPI nell’esprimere un parere molto critico sullo schema del decreto in generale, nello specifico ha rilevato che i titoli per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, sono non proprio adeguati all’impianto pedagogico – educativo e metodologico della scuola primaria.
Sarebbe dunque auspicabile che i docenti specializzati di motoria facciano loro conoscenze e competenze di carattere didattico e pedagogico, anche attraverso corsi di formazione predisposti ad hoc dall’amminstrazione.
Nella logica di secondarizzare la scuola primaria sono richiesti i seguenti titoli:
• Laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 “scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate”;
• Laurea nella classe LM-68 “scienze e tecniche dello sport”
• Laurea nella classe LM-47 “organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie”;
• titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali.
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