I docenti in possesso dell’abilitazione e/o specializzazione per il sostegno entro la data di entrata in vigore del Dlgs 59/17, cioè il 31 maggio 2017.
Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del Dlgs 59/17: 31 maggio 2017.
Possono partecipare anche coloro che sono in GAE o hanno superato il concorso 2016.
È previsto che possano partecipare, per il sostegno, anche coloro che siano stati ammessi ai corsi di TFA sostegno III ciclo, attivati con il DM 141/17 (poi modificato dal DM 226/17). La riserva deve essere sciolta, con il conseguimento del titolo, entro il 30 giugno 2018.
Prova orale
È prevista solo una prova orale, di natura didattico-metodologica, senza sbarramento, a cui si assegna il 40% del punteggio complessivo.
La commissione può assegnare alla prova orale un punteggio massimo di 40 punti. Per l’accertamento delle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche tramite l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sono assegnati fino a un massimo di 3 punti dei 40 disponibili.
Per l’accertamento delle capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta (tra francese, inglese, spagnolo e tedesco), almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, sono assegnati fino a un massimo di 3 punti dei 40 disponibili.
La tabella di valutazione allegata al Decreto Ministeriale prevede l’attribuzione massima di 60 punti, di cui: – Massimo 34 punti per il titolo di accesso;
– Massimo 25 punti per i titoli culturali e professionali;
– Massimo 9 punti per le pubblicazioni;
– Massimo 30 punti per i servizi di insegnamento; La valutazione complessiva dei titoli non può eccedere i 60 punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.
Cosa succede dopo la prova orale
Conclusa la procedura concorsuale, sulla base del punteggio conseguito nella prova orale e dei titoli posseduti, sarà predisposta la graduatoria di merito regionale (GMRA). Annualmente è previsto lo scorrimento della predetta graduatoria e i docenti, scaglionati negli anni sulla base della disponibilità di posti a loro riservati, potranno accedere direttamente al terzo anno del FIT (percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente).
Ciascuna GMRA è costituita una volta per tutte, non si aggiornerà né in termini di punteggio, né a livello regionale. Sarà soppressa al suo esaurimento. Il depennamento da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto ad esaurimento e di istituto, avverrà con l’ammissione al terzo anno FIT. L’inserimento nella GMRA non comporterà alcun immediato depennamento dalle altre graduatorie.
Ai docenti verrà assegnato quindi un posto vacante e disponibile con piena responsabilità didattica, retribuito come supplenza annuale, quindi rispettando il CCNL vigente.
E’ importante evidenziare come ciascuna GMRA sia costituita una volta per tutte, quindi non si aggiornerà né in termini di punteggio, né a livello regionale. Sarà soppressa al suo esaurimento.
Normativa di riferimento
Decreto Ministeriale n° 995 del 15 dicembre 2017
Decreto Ministeriale n° 984 del 14 dicembre 2017