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Il concorso straordinario infanzia e primaria salva i diplomati ma esclude i nuovi laureati senza servizio

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La notizia del giorno, se così si può dire, è quella relativa all’emendamento presentato dai relatori della maggioranza parlamentare al decreto Dignità, in questo momento al vaglio delle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera dei deputati, che prevede la soluzione diplomati magistrale con un concorso straordinario specifico per i docenti precari della scuola primaria e dell’infanzia in possesso di titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, con l’obbligo di avere però svolto nel corso degli ultimi otto anni scolastici “almeno due annualità di servizio specifico.

Ma se da un lato la soluzione potrebbe accontentare tutti (o quasi), dall’altro rischia di mettere un grosso stop al nuovo ordinamento di scienze della formazione primaria.

Esclusi i nuovi laureati senza servizio

Infatti, tale emendamento andrebbe ad escludere i laureati senza servizio. Un neo laureato, pertanto, sarebbe escluso rispetto ad un diplomato o laureato vecchio ordinamento però con 2 anni di servizio: “non si può che definire vergognoso l’emendamento presentato dai relatori della maggioranza al Decreto dignità, tuonano i laureati in scienze della formazione primaria nuovo ordinamento, che prevede un concorso a cattedra straordinario per diplomati magistrale e laureati in scienze della formazione primaria“.

Il Coordinamento Nazionale Scienze della Formazione Primaria Nuovo Ordinamento, ritiene infatti inammissibile tale esclusione, perché è penalizzante per una parte consistente di docenti formati secondo la nuova normativa: “Chi viene penalizzato da questo emendamento? Non i diplomati magistrale ricorsisti, neanche gli improvvisati, in quanto chiunque, inserito in Gae con riserva grazie al ricorso a partire dall’anno scolastico 2015/2016, ha potuto maturare due annualità di servizio. Penalizza, invece, anzi esclude completamente i Laureati in Scienze della Formazione Primaria Nuovo Ordinamento“.

Il gruppo ricorda che i laureati del nuovo ordinamento sono molto formati, ma di fatto con la strada sbarrata all’esercizio della professione. “Essi, non solo hanno perso, a parità di titolo con i laureati del vecchio ordinamento (laurea quadriennale) immatricolati prima del 2011, continua il coordinamento, la possibilità di trovare un impiego nella scuola pubblica attraverso le vecchie GAE (graduatorie ad esaurimento) e l’opportunità di accedere ad un corso di specializzazione aggiuntivo (semestre) dedicato al sostegno, che era parte integrante del Corso di laurea, ma si trovano di fatto scavalcati dai diplomati magistrale ricorsisti che continuano ad avere priorità nell’accesso ai ruoli e alle supplenze, pur non avendo superato alcuna selezione ed essendo stati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento“.

A sostegno della loro opposizione a tale emendamento, i laureati ricordano il valore del loro titolo di studio: “Il percorso abilitante quinquennale in Scienze della Formazione Primaria (SFP LM-85bis), è stato creato per rispondere alla necessità di garantire alla scuola una professionalità docente adeguatamente formata e selezionata. Questo percorso altamente professionalizzante ha come esclusivo sbocco lavorativo l’insegnamento e prevede il superamento di oltre a 600 ore di tirocinio diretto e indiretto; inoltre l’iscrizione al Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria LM-85bis, è subordinata al superamento di un test selettivo con numero programmato nazionale, definito dal MIUR in base al fabbisogno nazionale“.

Ai vincitori la metà dei posti disponibili

In base a quanto già riferito in precedenza, l’iter predisposto dall’emendamento prevede che una volta esaurite le graduatorie dei concorsi 2016, il ministero avrà la licenza di bandire in ciascuna Regione un “concorso straordinario” per coprire i posti vacanti nella scuola dell’infanzia e primaria.

La proposta – i cui dettagli vengono illustrati in un ulteriore articolo della Tecnica della Scuola – prevede nel dettaglio che il 50% dei posti vacanti e disponibili venga coperto attingendo alle graduatorie previste dall’ex legge Finanziaria 2007 e per il restante 50% assumendo il personale docente dalle graduatorie dei concorsi del 2016, tramite concorsi “ordinari per titoli ed esami” banditi ogni due anni e tramite concorso “straordinario”.