Il personale della scuola si vedrà decurtato dalla busta paga, a partire da aprile 2000, un trentesimo dell’ammontare dell’indennità individuale accessoria, per ogni giorno d’assenza per malattia, se il congedo è stato di durata inferiore a 16 giorni. Esclusi dalla decurtazione i congedi per degenza ospedaliera, per convalescenza da ricovero o per gravi patologie.
In questi termini si è pronunciato l’Aran, l’Agenzia di rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, su sollecito del Ministero dell’Istruzione, evitando di attivare, nel frattempo, la procedura d’interpretazione autentica dell’art. 23 del C.C.N.L. del 1995, "per la lineare e palmare chiarezza del suo disposto che, appunto, esclude dalla retribuzione, nel caso di assenza per malattia, ogni compenso accessorio, comunque denominato".
Dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato chiesto al Miur lo scioglimento della riserva espressa nella circolare n.118 del 14 aprile 2000 e di comunicare alle dipendenti istituzioni scolastiche di procedere al recupero delle somme corrisposte nei periodi sopra indicati.
Naturalmente i sindacati sono contrari a questo provvedimento e hanno chiesto di incontrare i responsabili dell’Aran per ottenere i necessari chiarimenti.
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