L’attuazione delle norme relative alla validità dell’anno scolastico di uno studente delle scuole secondarie di secondo grado, in relazione al numero di ore di frequenza alle lezioni, ai sensi del comma 7 del art.14 del DPR 122/2009, dovrebbe essere sempre applicato con il principio del buon senso, soprattutto se si deve applicare a studenti seri e studiosi.
Tra i motivi che pongono delle deroghe alla rigida norma su citata del DPR 122/2009, che prevede la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, al fine di considerare valido un anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, viene in soccorso la circolare ministeriale n.20 del 4 marzo 2011. Tra le deroghe che consentono lo sforamento della frequenza di tre quarti di anno scolastico, la circolare suddetta prevede che per gravi motivi di salute adeguatamente documentati (terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo – cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
Poi ci sarebbe anche la deroga del buon senso, che deve essere mancata, secondo i giudici del TAR Piemonte, ad un Consiglio di classe di un liceo linguistico di Torino. Infatti in quella scuola, una studentessa che prendeva buoni voti e si impegnava nello studio di tutte le discipline , non è stata scrutinata per l’applicazione ottusa del comma 7 art.14 del DPR 122/2009. In buona sostanza la giovane studentessa che avrebbe dovuto svolgere gli esami di Stato, non è stata ammessa per eccesso di assenze. Ci è voluto l’intervento dei giudici del Tar del Piemonte per permetterle l’accesso all’esame di Stato. Ma quali erano i motivi delle assenze , che hanno indotto il TAR a dare ragione alla studentessa e torto al Consiglio di classe scrutinante?
La ragazza si assentava da scuola per gravi e comprovati motivi familiari.
Infatti entrambi i suoi genitori, essendo gravemente malati, avevano bisogno della sua assistenza.
La partita giudiziaria si è risolta nel giro di poche settimane.
Il Consiglio di classe, visto che la studentessa aveva superato il monte ore complessivo di assenze, non aveva nemmeno proceduto allo scrutinio dei suoi voti. La cosa grave, rilevata dai giudici piemontesi, è che la scuola era a conoscenza della situazione della studentessa e non si è posta minimamente un dubbio di coscienza, applicando ottusamente la norma del monte ore di frequenza. Pe ril Tar Piemonte, così è scritto nelle motivazioni della sentenza, che ha ridato speranza alla giovane studentessa, il Consiglio di classe ha violato il principio di proporzione dell’azione amministrativa. In buona sostanza il Consiglio di classe che non ha applicato la deroga del buon senso.
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