Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI) (pubblicata il 24 aprile 2018 N. 02487/2018) avvalora la correttezza di un trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale di un insegnante che è manchevole di correttezza e buona fede, regole deontiche obbligatorie in ogni contesto ove opera il docente.
IL CASO DEL DOCENTE TRASFERITO D’UFFICIO PER INCOMPATIBILITA’ AMBIENTALE
Il fatto risale all’anno scolastico 1991/92 in un Istituto scolastico di scuola secondaria di II grado della provincia di Milano, dove un docente (oggi in pensione) a causa di numerose e reiterate situazioni d’incomprensione e di contrasto con il dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto stesso, subì un procedimento di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale.
Tale trasferimento fu statuito a causa dell’oggettiva tensione tra il docente e le varie componenti scolastiche dell’Istituto d’originaria appartenenza e per la persistenza di tal suo comportamento, con rischio di ulteriore e pericoloso deterioramento di tal conflittualità. Il docente si rivolse subito al TAR per avere annullato il provvedimento che lo vedeva allontanato dalla sua scuola di titolarità con un procedimento di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale attuato dal Provveditorato agli Studi di Milano.
Il TAR con sentenza n. 1567 del 19 maggio 2010, respinse la pretesa attorea, riconoscendo, in base a copiosa documentazione versata in atti, lo stato d’incompatibilità personale del ricorrente, nonché la di lui impossibilità a permanere in servizio nella scuola di titolarità. Il docente ritenendo di avere subito un torto e non persuaso della sentenza in primo grado si appellò. Adesso arriva la sentenza del Consiglio di Stato destinata a fare giurisprudenza.
PASSAGGI FONDAMENTALI DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
I giudici del Consiglio di Stato sentenziano sostenendo che tal trasferimento, espressione d’una potestà amministrativa latamente discrezionale (arg. ex Cons. St., VI, 11 luglio 1991 n. 452), vuol evitare il perpetuarsi di atteggiamenti del dipendente non improntati a fedeltà istituzionale e collaborazione con colleghi e superiori e, perciò, atti ad ingenerare discredito ed a minare l’ordinario e sereno svolgimento del servizio; la mancata preservazione di tali valori nello svolgimento dell’attività di servizio, già in sé nociva, lo è a più forte ragione nei settori sensibili educativo e scolastico, ove l’art. 33, I c., Cost. accorda sì la libertà d’insegnamento, che però s’accompagna ad un sovrappiù di autoresponsabilità in base agli artt. 2 e 97 Cost. e pretende comportamenti di buona fede in ogni manifestazione della funzione del docente.
LEGITTIMA L’INCOMPATIBILITA’ AMBIENTALE DEL DOCENTE CONFLITTUALE E CHE ARRECA DISTURBO
In buona sostanza questa sentenza del Consiglio di Stato dice che i docenti che sono scarsamente collaborativi e che gettano discredito nei confronti dei propri colleghi, generando un clima conflittuale e di poca serenità nel luogo di lavoro, possono essere trasferiti d’ufficio per incompatibilità ambientale ai sensi dell’art.468 del d.lgs. 297/94. Quindi adesso, dopo questa Sentenza del Consiglio di Stato, si può assolutamente affermare, come abbiamo già scritto nell’aprile 2016, che se il prof. non ha il giusto autocontrollo rischia grosso .
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