Il Consiglio di stato equipara le scuole paritarie

Il Consiglio di Stato ha dichiarato illeciti i criteri e i parametri adottati dal MIUR per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie in quanto tali criteri non si fondano su una valutazione oggettiva ma solo soggettiva.

Sul sito della Flc-Cgil la sentenza secondo cui per il Consiglio di Stato  le Scuole paritarie senza fini di lucro non sono quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, secondo il predetto criterio soggettivo adottato dal MIUR, ma sono quelle che svolgono oggettivamente il servizio scolastico senza fini di lucro, ovvero senza corrispettivo (vale a dire a titolo gratuito) o dietro versamento di un corrispettivo solo simbolico, per l’attività didattica prestata, tale comunque da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.

Non trovano quindi fondamento giuridico oggettivo i criteri di attribuzione dei fondi statali adottati dal MIUR fino ad oggi perché fondati solo sulla base di una valutazione soggettiva dell’ente gestore in quanto le scuole gestite da enti senza scopo di lucro e dagli enti con scopo di lucro sono da equiparare nella concessione di aiuti di Stato quali contributi diretti o indiretti (esenzioni fiscali o analoghe) quando richiedono corrispettivi (le rette) per le prestazioni didattiche.

LA TECNICA DELLA SCUOLA E’ SOGGETTO ACCREDITATO DAL MIUR PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E ORGANIZZA CORSI IN CUI È POSSIBILE SPENDERE IL BONUS.

{loadposition bonus}

 Entrambe quindi si configurano a tutti gli effetti come attività commerciali e come tali vanno considerate anche in questa circostanza.

Si tratta di una sentenza destinata, scrive la Flc-Cgil, a modificare sostanzialmente tutta la normativa relativa alla distribuzione dei contributi statali alle scuole paritarie avendo questa valore ordinativo, in quanto il giudice impone all’autorità amministrativa l’esecuzione della stessa. Ciò a significare che lo stesso decreto ministeriale, recentemente firmato dal Ministro Giannini dovrà essere rivisto alla luce di quanto sentenziato dal Consiglio di Stato.

Infine il giudice ha condannato il MIUR a liquidare all’ANINSEI – promotrice del ricorso – le spese legali, i diritti e gli onorari dei due gradi di giudizio, per un importo complessivo di 5.000,00 euro

Pasquale Almirante

Articoli recenti

Manovra: arrivano 2.000 i posti aggiuntivi per gli insegnanti di sostegno

"Prosegue il nostro impegno a favore degli studenti con disabilità. Abbiamo ottenuto in Manovra altri 134…

18/12/2024

Il docente caduto dal balcone di una villa storica in gita con la classe è morto dopo giorni di agonia: aveva 43 anni

E’ morto all'ospedale Sant'Anna di Cona (Ferrara) l'insegnante di 43 anni che il 9 dicembre…

18/12/2024

Filiera tecnologico-professionale: al via la sperimentazione

Il 18 dicembre, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stato presentato il Piano…

18/12/2024

Liceo occupato, genitori difendono studenti: “Chiedono che la scuola non sia ridotta mercificio di voti e valutazioni”

Si parla ancora di occupazioni, in particolare di quella che ha avuto luogo in un…

18/12/2024

Tony Effe, concerto Roma annullato. Edoardo Prati: “Indignati per parolaccette? L’arte non deve essere un esempio”

Non si placa la polemica circa l'annullamento dell'invito, da parte del Comune di Roma, al…

18/12/2024

Legge bilancio 2025: alla Camera tutto rinviato giovedì ore 8

Secondo le ultime notizie che arrivano dalla Camera, l'esame finale della legge di bilancio è…

18/12/2024