Il Consiglio di Stato ha affermato che “il titolo sul sostegno conseguito in Romania è riconosciuto a tutti gli effetti anche per insegnare in Italia”. È quanto emerge dalla sentenza emessa dalla Sezione Sesta del Cds il 5 novembre 2021, in merito al ricorso numero 6691 del 2021, presentato dallo studio legale Bongarzone-Zinzi contro il Ministero dell’Istruzione che aveva precedente rigettato il riconoscimento del titolo. Si tratta di una sentenza fondamentale perché supera i “blocchi” che erano stati avanzati in primo grado dai legali del Ministero dell’Istruzione, completando un articolato iter giuridico – amministrativo che sta ormai consolidando la valenza dei titoli di specializzazione conseguiti nei diversi Paesi membri dell’Unione Europea – in questo caso in Romania – concorrendo alla effettiva realizzazione del mercato comune europeo.
Il consolidamento giurisprudenziale rispetto alla questione delle abilitazioni all’estero ha ormai posto l’accento sul fatto che il riconoscimento dei titoli acquisiti in un paese della UE non deve essere basato su una logica interpretativa, bensì su fondamenti giurisprudenziali ormai pienamente strutturati.
Si tratta di una sentenza destinata ad accrescere ulteriormente il numero di docenti che decidono di conseguire l’abilitazione al sostegno fuori dall’Italia. Basti pensare che all’inizio dell’a.s. 2019-2020, nelle graduatorie provinciali di Trapani e di Reggio Calabria, la metà dei docenti di sostegno risultava aver conseguito la specializzazione in Spagna o Romania. Eppure molti aspiranti docenti continuano a ritenere che, per il successivo riconoscimento in Italia, il titolo conseguito in Romania abbia un valore inferiore rispetto all’abilitazione conseguita in Spagna.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che non è così, seguendo la direttiva 2005/36/CE (recepita in Italia attraverso il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007), in base alla quale l’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania è riconosciuta su tutto il territorio dell’Unione Europea, e seguendo una giurisprudenza che risulta ormai consolidata. Tra il maggio e il luglio 2020, il TAR del Lazio ha emanato alcune significative sentenze, che si ricollegano alla suddetta direttiva CE.
In base alle sentenze n.5316/2020 del 20/05/2020 e n. 7616/2020 del 02/07/2020, nel procedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno, conseguita in uno stato membro dell’Unione Europea (nel caso di specie, in Romania), non è rilevante l’analisi del livello di integrazione tra i due Paesi nell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno, mentre assume rilievo la valutazione delle competenze complessivamente conseguite nel percorso di studi sostenuto. Questo è il punto dirimente. A fare la differenza, sotto il profilo della possibilità di ottenere il riconoscimento del titolo, non è dunque il Paese dove è stato ottenuto (qualora Paese membro dell’UE), bensì la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione impartita.
Per maggiori informazioni sulle procedure per conseguire l’abilitazione con una Università rumena direttamente in Italia è possibile visitare il sito abilitatialsostegno.it, contattare il numero verde 800 719 719 oppure scrivere: info@abilitatialsostegno.it.
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