Qualcuno muove critiche contro i sindacati per avere firmato il contratto della mobilità, ma è proprio per tale contratto che i perdenti posto sono tutelati.
Infatti mentre la legge 107/2015 avrebbe obbligato i docenti soprannumerari a finire nel girone degli ambiti territoriali, senza potere avere più titolarità su scuola e nemmeno il rientro condizionato nella scuola di precedente titolarità, è merito del CCNI sulla mobilità 2017/2018, firmato dalla Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals, che i docenti perdenti posto troveranno titolarità in un’altra scuola e potranno condizionare, per otto anni, il rientro nella scuola in cui sono stati individuati perdenti posto.
A tal proposito è utile ricordare che per il comma 6 dell’art.20 del CCNI mobilità 2017/2018, il perdente posto della scuola dell’infanzia e della primaria che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d’ufficio. In ogni caso il perdente posto partecipa alla mobilità con il punteggio dei trasferimenti a domanda, nel caso della domanda condizionata il docente pur avendo il punteggio della domanda volontaria è considerato come un trasferito d’ufficio.
Ai sensi del comma 2 art.22 il perdente posto della scuola secondaria di I e II grado, può condizionare la sua domanda di trasferimento al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell’apposita casella del modulo di domanda. Nel caso rispondesse affermativamente alla domanda suddetta, significherebbe che la domanda non sarà condizionata al rientro, per i successivi otto anni, nella scuola da cui è stato individuato perdente posto. In tal caso il docente perdente posto partecipa al trasferimento come tutti gli altri docenti, senza godere di precedenze per essere perdente posto. Qualora non venisse trasferito per mancanza di posti disponibili rispetto le preferenze espresse, e se permanesse, dopo le operazioni di mobilità, lo status di perdente posto, allora il docente verrebbe trasferito d’ufficio in una scuola dell’ambito di titolarità, in mancanza di questa eventualità verrà trasferito in una scuola di un ambito viciniore sulla base dell’apposita tabella di prossimità tra ambiti.
Quindi mentre la legge 107/2015 toccava profondamente gli interessi della titolarità sulle scuole dei docenti e in particolare dei perdenti posto, il contratto sulla mobilità 2017/2018 si ristabilisce il principio per cui chi è un perdente posto ha il diritto alla titolarità su scuola e, se lo desidera, al rientro nella scuola di precedente titolarità per i successivi otto anni.
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