Ricordiamo che durante l’incontro tra l’Aran e i rappresentanti sindacali è stato sottoscritto (ad eccezione della FLC/CGIL che non ha firmato) il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola, ai sensi dell’art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 12 luglio 2011.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione e le disposizioni rimangono in vigore fino a quando non saranno sostituite dal successivo Ccnl.
All’art. 2 il Contratto prevede la rimodulazione delle posizioni stipendiali che sono ridefinite secondo le indicazioni contenute nella tabella A.
Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale «3-8 anni», conserva «ad personam» il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva «9-14 anni».
Invece, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale «0-2 anni», conserva il diritto a percepire «ad personam», al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale «3-8 anni», fino al conseguimento della fascia retributiva «9-14 anni»