L’aumento senza precedenti, registrato negli ultimi decenni, del numero e della varietà di impianti a radiofrequenza, cioè gli impianti radioelettrici che utilizzano, per le telecomunicazioni, onde radio con frequenza compresa fra i 100 kHz e i 300 GHz, ha generato nell’opinione pubblica una legittima preoccupazione circa gli effetti sulla salute che tali radiazioni elettromagnetiche possono determinare.
D’altra parte, i potenziali effetti sanitari prodotti dai campi elettromagnetici hanno ricevuto negli ultimi 40 anni una crescente attenzione da parte della comunità scientifica internazionale che, a partire da ricerche laboratoriali ed epidemiologiche, ha cercato di individuare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza a cui la popolazione può essere esposta, senza che si abbiano danni biologici sia a breve che a lungo termine.
A tal riguardo riportiamo alcune delle evidenze sinora accertate sugli effetti dell’inquinamento elettromagnetico:
• L’impatto delle radiazioni non ionizzanti sull’uomo dipende dall’intensità e dalla frequenza delle radiazioni stesse.
• Le radiazioni molto intense di bassa frequenza possono provocare impulsi nervosi e contrazioni muscolari involontarie.
• Le radiazioni intense ad alta frequenza possono provocare un surriscaldamento dei tessuti.
Diversi studi forniscono tuttavia indicazioni sul fatto che anche in caso di una debole esposizione alle radiazioni ci siano degli effetti biologici. Alcuni esperimenti condotti con radiazioni deboli di bassa frequenza hanno, ad esempio, riscontrato un impatto sul comportamento, sulle facoltà di apprendimento e sul sistema ormonale degli animali e sulla crescita delle piante.
La legge quadro su l tema attribuisce competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni (art. 4 e art. 8 della legge quadro n. 36/2001). In particolare, le competenze in materia di controllo spettano alle amministrazioni provinciali e comunali, che le esercitano tramite le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA e APPA) (art. 14 della legge quadro n. 36/2001).
La normativa di settore quindi attribuisce alle ARPA-APPA un ruolo importante nell’ambito della protezione dell’ambiente dai campi elettromagnetici, assegnando ad esse compiti di controllo sulle emissioni generate dagli impianti esistenti e di valutazione preventiva dalle emissioni che sarebbero prodotte da nuovi impianti o modifiche da apportare ad impianti esistenti per i quali si richiede l’autorizzazione alla realizzazione.
I risultati delle misurazioni e delle valutazioni effettuate sono inviati alle istituzioni competenti per i provvedimenti conseguenti. Tale attività di controllo delle varie Agenzie viene pianificata sulla base di criteri quali ad esempio alta densità di impianti, potenze in gioco, valori importanti di campo elettrico misurati o valutati attraverso modelli previsionali, particolare sensibilità sociale.
L’attività di controllo delle ARPA/APPA su questo tipo di sorgenti di campi elettromagnetici è diventata nel tempo sempre più intensa e mirata ad una corretta caratterizzazione ambientale di questi impianti individuando le situazioni di criticità in particolari zone del territorio (ad esempio gli edifici scolastici).
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