Una recente risposta a interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito un importante chiarimento riguardo alla fruizione del congedo biennale di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001.
L’istanza di interpello avanzata dall’Anci verte sulla possibilità o meno per i genitori del disabile di fruire del congedo in presenza di convivente del disabile non coniugato di quest’ultimo. Situazione questa non infrequente in una società in cui le coppie di fatto sono sempre più numerose.
Il convivente more uxorio non rientra tra i soggetti beneficiari del diritto previsti dalla normativa vigente. Infatti, l’art. 42, comma 5, riconosce al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità il diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con conservazione del posto di lavoro; e in caso di mancanza, decesso o patologie del coniuge convivente, possono subentrare ulteriori categorie di soggetti, secondo il seguente ordine di priorità:
- il padre o la madre anche adottivi;
- uno dei figli conviventi;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi;
- il parente o l’affine entro il terzo grado convivente (estensione questa disposta dalla sentenza n. 203/2013 della Corte Costituzionale).
Il vincolo della convivenza non è richiesto solo per i genitori.
Un’ulteriore precisazione è contenuta nella circolare Inps n. 41/2009: i genitori naturali o adottivi e affidatari del disabile hanno titolo a fruire del congedo solo se il figlio disabile non è coniugato o non convive con il coniuge, se il coniuge del figlio disabile non presta attività lavorativa o è lavoratore autonomo e se il coniuge del figlio ha espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo previsto.
Fatte queste premesse, il Ministero del Lavoro ritiene che “nell’ipotesi in cui il disabile non risulti coniugato o non conviva con il coniuge, ovvero quest’ultimo abbia effettuato espressa rinuncia nei termini sopra indicati, l’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 consenta al genitore non convivente di beneficiare del periodo di congedo, anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente more uxorio, non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto”.