Sicurezza ed edilizia scolastica

Il Covid aumenta i rischi storici degli edifici scolastici

Nelle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 (NTC-2008) è stato dedicato un capitolo alle costruzioni esistenti (anche quelle non strategiche né di particolare rilevanza), nel quale sono indicati i casi in cui la valutazione della sicurezza è obbligatoria (gravi errori di progetto o costruzione, cambio destinazione d’uso, interventi che interagiscano con la struttura) e quelli in cui è obbligatorio l’adeguamento (sopraelevazioni, ampliamenti, variazione di classe, interventi strutturali).

A tal riguardo per rendere più sicuri gli edifici scolastici il dirigente scolastico è tenuto a:

  • richiedere periodicamente (almeno una volta all’anno) all’Ente proprietario di effettuare le ispezioni e i controlli periodici e di fornirne riscontro formale alla scuola, ai sensi dell’art. 18 c. 3 del D.lgs. 81/08
  • segnalare prontamente all’Ente Proprietario la presenza di anomalie riscontrabili a seguito di un evento (ad es. caduta di intonaco dai soffitti ) o riscontro visivo (ad es. la presenza d’infiltrazioni d’acqua che potrebbero rendere critiche le resistenze dei controsoffitti o dei solai) per i necessari interventi, sempre in riferimento all’art. 18 c. 3 del D.lgs. 81/08
  • valutare il rischio in base all’esito dei predetti riscontri da parte dell’Ente Proprietario e in base alla presenza di eventuali anomalie.
  • nel caso si rendessero evidenti segnali di pericolo concreto e attuale di danno agli alunni e personale adottare opportuni provvedimenti di delimitazione o chiusura degli spazi a rischio

Oggi con la presenza del Coronavirus questi provvedimenti diventano ancor più necessari in quanto il rischio biologico potrebbe intrecciarsi con quello strutturale, aumentando il pericolo infortunio per tutti i lavoratori della scuola.

 

Aldo Domenico Ficara

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