Come abbiamo già comunicato, il cd. Decreto Aiuti bis (decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115) è diventato Legge 21 settembre 2022, n. 142 ed entra in vigore oggi, 22 settembre, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La norma che principalmente interessa le scuole, e sulla quale si è tanto dibattuto negli ultimi mesi, riguarda il “docente esperto”, che nella nuova formulazione diventa “docente stabilmente incentivato”.
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Il docente stabilmente incentivato
L’articolo 38 che si occupa di questa nuova misura in sede di conversione in legge ha subito alcune modifiche.
Questo è il testo ufficiale (in grassetto riportiamo le modifiche):
Norme in materia di istruzione
1. All’articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) il secondo periodo è soppresso;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste.»;
3) le parole: «di cui al settimo periodo» sono sostituite dalla seguente: «di cui al presente comma»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati, nell’ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento.
Può accedere al beneficio di cui al precedente periodo, un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente stabilmente incentivato è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto incentivo.
Il terzo periodo non si applica ai docenti in servizio all’estero ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile incentivo sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9 e le modalità di valutazione sono precisate nel regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato per l’anno scolastico 2023/2024 le modalità di valutazione seguite dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell’istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga all’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, per dare immediata applicazione al sistema di progressione di carriera di cui al primo periodo, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre percorsi formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio diventano prevalenti e la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall’Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma.
4-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2036/2037 le procedure per l’accesso alla stabile incentivazione sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale stabilmente incentivato e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell’assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente stabilmente incentivato nella misura massima di 32 mila unità.»;
c) al comma 5 dopo le parole: «di carattere accessorio di cui al comma 4» sono aggiunte le seguenti: «e al beneficio economico di cui al comma 4-bis».
Incremento del Fondo per il funzionamento dell’istituzione scolastica
Nella conversione in Legge, dopo l’art. 39, viene introdotto l’art. 39-bis (Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche).
L’articolo in questione prevede che, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2022/2023, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 32,12 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022.
Tali risorse possono essere destinate alle seguenti finalità:
a) acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.
Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in base ai criteri di ripartizione previsti nel D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, applicati all’organico di diritto relativo all’anno scolastico 2022/2023.