Disabilità

Il Decreto Legislativo 62/2024 e le nuove disposizioni sulla disabilità

Il 30 giugno 2024, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 62, la legge quadro 104/1992 è stata modificata sostituendo i termini “handicap” e “portatore di handicap” con “persona con disabilità“. Questo cambiamento, apparentemente semplice, assume un significato profondo, valorizzando l’individuo indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, mentali o intellettive, promuovendo l’uguaglianza.

Finalità del decreto

Il suddetto decreto nel modificare la legge 104 si pone il fine di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, e garantire l’effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni, anche attraverso il ricorso all’accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi di auto determinazione e non discriminazione.

Definizione della persona disabile

Nella prospettiva di raggiungere le finalità suddette il decreto modifica l’art. 3 della legge 104/92 definisce la persona con disabilità colui che presentadurature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base

Diritti della persona disabile

La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore riguardo alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute(ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità, individuata all’esito della valutazione di base, anche riguardo alla capacità complessiva individuale residua e all’efficacia delle terapie.

Livelli di sostegno

Il decreto in relazione alla disabilità ha individuato dei livelli di sostegno che può essere: di livello lieve, elevato o molto elevato. In questa prospettiva qualora la disabilità abbia ridotto l’autonomia personale al punto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sia nella sfera individuale sia in quella di relazione, sarà attivato un sostegno intensivo da parte dei servizi pubblici attraverso specifiche agevolazioni e prestazioni.

Valutazione della disabilità

La valutazione di base volta al riconoscimento della condizione di disabilità, con riferimento alla normativa vigente, comprende:

  • l’accertamento dell’invalidità civile;
  • l’accertamento della cecità civile;
  • l’accertamento della sordità civile,;
  • l’accertamento della sordo cecità;
  • l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica;
  • l’accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione lavorativa,;
  • l’individuazione dei presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai livelli essenziali di assistenza
  • l’individuazione degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza, nonché di disabilità gravissima;
  • l’individuazione dei requisiti necessari per l’accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità, conseguenti all’accertamento dell’invalidità e ad ogni altra prestazione prevista dalla legge.

Procedimento valutazione

Il procedimento di valutazione di base previsto dal decreto avviene secondo i seguenti criteri:

  • orientamento dell’intero processo valutativo medico-legale sulla base dell’ICD e degli strumenti descrittivi ICF, con particolare riferimento all’attività e alla partecipazione della persona, in termini di capacità dell’ICF;
  • utilizzo, quale strumento integrativo e di partecipazione della persona, ad eccezione dei minori di età, del WHODAS (questionario di valutazione basato sulla Classificazione Internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) che misura la salute e la condizione di disabilità) e dei suoi successivi aggiornamenti, nonché di ulteriori strumenti di valutazione scientificamente validati e individuati dall’Organizzazione mondiale della sanità ai fini della descrizione e dell’analisi del funzionamento, della disabilità e della salute;
  • considerazione dell’attività della persona, al fine di accertare le necessità di sostegno o di sostegno intensivo;
  • per i soli effetti della valutazione dell’invalidità civile sono impiegate le tabelle medico-legali relative alla condizione conseguente alla compromissione duratura,elaborate sulla base delle più aggiornate conoscenze e acquisizioni scientifiche;
  • tempestività, prossimità, efficienza e trasparenza.
Francesco Di Palma

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