Con D.M. 21 giugno 1996 n. 292 sono stati identificati come “datori di lavoro”, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 626/ 94 e successive integrazioni e modifiche, i Dirigenti Scolastici (per le istituzioni scolastiche ed educative) ed i Presidenti dei Consigli di Amministrazione (per i Conservatori e le Accademie), ai quali, pertanto faranno capo i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa di riferimento. Gli obblighi gravanti sul Capo d’Istituto come “titolare dell’attività”, di cui al D.M. 27 agosto 1992 relativo alle misure di prevenzione incendi sono:
1. elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, indicante, tra l’altro i criteri adottati ai fini della valutazione; nonché le opportune misure di prevenzione e protezione, custodendolo agli atti;
2. designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
3. designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
4. designare il medico competente,
5. designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto – soccorso (“figure sensibili”); nonché la figura del preposto ove necessaria (es. laboratori , officine ecc.);
6. fornire ai lavoratori, ed agli allievi di dispositivi di protezione individuale;
7. adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4 della normativa di riferimento;
8. assicurare un’idonea attività di formazione ed informazione degli interessati, personale ed alunni in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
9. consultare il RLS (e in sua assenza le RSA d’istituto).
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