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Il decreto semplificazioni abroga la legge 239 del ‘91

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Nel decreto-legge n. 5 del 9 febbraio,  recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, l’articolo 62 parla delle disposizioni abrogate a partire dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge. Lo fa elencandole in una Tabella “A” allegata allo stesso articolo.

Tra le norme abrogate vi è la legge n. 239 del 30 luglio del 1991 che aveva modificato l’articolo 39 del Testo unico n. 577/1928 concernente i requisiti per l’insegnamento nelle scuole materne.
L’articolo 39 che recitava “1. Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all’insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali ora è stato definitivamente soppresso.
La vita di questo articolo non è stata facile. Infatti, una volta sostituito dalla legge n. 239/1991 è stato successivamente abrogato dall’art. 24 del D.L. n. 112/2008, come modificato dall’allegato alla legge n. 133/2008. Ma non finiva qui. Col decreto-legge n. 200 sempre del 2008 ne ha predisposto la riviviscenza sopprimendo la relativa voce dall’allegato”A” annesso al D.L. n. 112 del 25 giugno del 2008.
Ma cosa prevedeva originariamente l’art. 39? Esso indicava il titolo di studio legale di abilitazione che poteva essere conseguito presso scuole di metodo istituite per l’educazione materna; presso corsi estivi ai sensi dell’art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517 o presso le scuole mantenute da enti morali che attendevano in particolar modo alla educazione materna e all’igiene infantile.