I lavoratori della scuola possono svolgere altri incarichi al di fuori degli istituti, non inerenti al proprio lavoro?
Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell’Amministrazione – scrive la Flc Cgil – è un principio che discende dalla Carta costituzionale (articolo 98) e mira a preservare l’integrità dell’impegno dei dipendenti al servizio della Repubblica, nell’ottica di un prioritario interesse collettivo.
A questo caposaldo di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali che negli anni sono andati definendosi, allentando in parte l’originaria rigidità.
Il contesto attuale è piuttosto complesso anche a causa dell’imponente stratificazione di fonti normative, cui si aggiungono importanti sentenze, e per tale ragione è quantomai necessario sapere nel dettaglio quali siano le attività compatibili e incompatibili con il lavoro nel nostro settore. Ovvero i limiti o le aperture, gli obblighi preventivi, gli adempimenti, per i docenti, personale educativo o ATA che decidono di intraprendere un’altra attività contemporaneamente all’incarico in essere nella scuola, oppure per chi è già titolare di un contratto/attività autonoma o privata e decide di accettare una nomina a tempo determinato o indeterminato.
Sempre la Flc Cgil ha messo a disposizione una guida sull’incompatibilità con altri lavori.
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